Se il file di partecipazione ad una gara è danneggiato la responsabilità è dell’operatore economico

Se in una gara telematica il file contenente l’offerta tecnica risulta danneggiato e non sono stati riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.
E’ quanto ha stabilito Anac con il Parere di precontenzioso n. 235 del 30 maggio 2023, intervenendo sulla gara di affidamento del primo lotto dell’Impianto pluvirriguo di trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in Provincia di Vicenza.
“Non essendosi riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente infatti di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini”.
L’importo base della gara di rete di distribuzione era di euro 5.860.927, promosso dal Consorzio di Bonifica del Brenta.

Fonte ANAC

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