La valutazione dei requisiti deve essere fatta attraverso l’Avcpass

Con una sentenza del Tar Lazio Roma, sez. II-ter, 23 marzo 2020, n.3588 viene accolto il ricorso di una parte ricorrente che lamenta la violazione dell’art. 81, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 avendo la Commissione di gara consentito alla aggiudicataria di produrre documenti tramite posta elettronica certificata e non mediante il sistema AVCPASS, comprovanti il fatturato minimo richiesto dalla lex specialis mediante l’acquisizione delle fatture ed i titoli professionali posseduti.

“Il Collegio, a tale riguardo, non può che riaffermare che la trasmissione della documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla pubblica gara attraverso il sistema Avcpass, costituisce l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso, a ciò deponendo il termine «esclusivamente », presente nell’art. 81 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, indicativo dell’obbligatorietà del ricorso a detto sistema, confermata dall’art. 216 comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (che, non a caso, afferma che le Stazioni appaltanti « utilizzano » e non già « possono utilizzare » il sistema)”.

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