Agevolazioni tariffarie Aic, Palazzo Spada conferma la posizione del Ministero

Importante pronunciamento della giustizia amministrativa in merito alla vexata quaestio delle agevolazioni tariffarie Aifa: stando alla sentenza n. 3877/19, pubblicata il 10 giugno scorso, il Consiglio di Stato nega che sia discriminatoria l’applicazione delle suddette agevolazioni, per il cosiddetto grouping di variazioni, soltanto alle autorizzazioni all’immissione in commercio e non a quelle di importazione parallela dei farmaci. Si parla del discusso decreto del Ministero della Salute del 6 dicembre 2016, in cui vengono ricordati, nel prevedere l’applicazione del beneficio, i soli titolari di Aic, vale a dire Autorizzazione all’immissione in commercio, escludendo dunque, seppure in maniera implicita, la platea degli Aip – Autorizzazione all’importazione parallela.

Il ricorso

Una posizione che ha suscitato le rimostranze di una delle maggiori società di importazione parallela di farmaci, vistasi esclusa dall’agevolazione: stando alla ricorrente si verrebbe a determinare una disparità tra prodotti nazionali e quelli importati. Il ricorso, però, è stato rigettato da Palazzo Spada, perché se è vero che le disparità di trattamento rappresentano il sintomo di vietate discriminazioni non sono in sé illegittime e diventano pienamente legittime quando hanno una valida giustificazione.

I motivi del beneficio

Inoltre il beneficio accordato ai titolari di Aic trova fondamento nei maggiori oneri iniziali cui va incontro il produttore farmaceutico per l’immissione in commercio dei prodotti e successivamente, in caso di variazioni tra loro collegate da un rapporto di conseguenzialità o correlazione, gode del grouping di variazioni. Concetto, quest’ultimo, introdotto nel 2008 dalla legislazione comunitaria con il regolamento 1234/2008.

Link notizia Consiglio Stato

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