Pubblicate dall’Autorità l’11 aprile le LG “per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’Anac di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio”.
Prosegue l’attività Anac nello spirito della cosiddetta “soft law”, ossia della pubblicazione di Linee guida nel settore dei contratti pubblici e dintorni.
La prima fase della procedura
Lo scorso 11 aprile è stata la volta delle “Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’Anac di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014”. Tali Linee guida disciplinano la prima fase della procedura di adozione delle misure, ossia quella dell’iniziativa e della proposta rimessa alla valutazione del Presidente Anac, mentre quella successiva e relativa all’adozione del provvedimento finale – che dispone in concreto la misura straordinaria – è demandata al Prefetto di competenza della stazione appaltante. In particolare, le Linee esprimono criteri integrativi, ai quali poter fare ricorso per l’individuazione del Prefetto competente ad assumere il provvedimento finale, nei casi in cui sia coinvolta una pluralità di stazioni appaltanti dislocate in diverse province.
I presupposti
Presupposti per l’attivazione del procedimento sono: sussistenza di fatti illeciti di corruzione collegati ad una commessa pubblica (cfr. art. 32, co. 1 cit.), oppure fatti che “esprimono indici di anomalia con un potenziale offensivo penalmente rilevante e che si riferiscono a condotte delittuose propedeutiche o contigue alla commissione dei reati” previsti dalla norma; riferibilità dei fatti illeciti all’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica, in cui il termine “aggiudicazione” va necessariamente inteso con un’accezione tanto ampia da ricomprendere le prestazioni svolte, di fatto, in assenza di una specifica legittimazione negoziale.
Il ruolo del Presidente
Il Presidente può venire a conoscenza di situazioni o episodi che integrano i presupposti per attivare la procedura di richiesta di misure straordinarie su apposita comunicazione di soggetti pubblici (ad es., le prefetture) o nel corso dell’attività consultiva, ispettiva e di vigilanza svolta dagli uffici dell’Autorità (ad es. whistleblower) oppure su segnalazione di soggetti privati e, comunque, anche in via autonoma (ad es. i mass media). A tale scopo, questi può avvalersi sia del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso l’Autorità sia, in casi particolari, del Nucleo Speciale Anticorruzione. Il Presidente Anac, valutati i presupposti per l’attivazione del procedimento, rileva: l’insussistenza o incompiutezza dei presupposti, disponendo la non attivazione del procedimento e la messa agli atti del fascicolo, oppure la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti per la richiesta di misure straordinarie, avviando d’ufficio il procedimento e dandone apposita comunicazione all’operatore economico e alla stazione appaltante.
Accesso atti e partecipazione interessati
Le parti interessate possono richiedere l’accesso agli atti introduttivi del procedimento, presentare memorie scritte e/o documenti ed esporre i rilievi e i motivi ritenuti di proprio interesse ai fini del procedimento in corso nonché rivolgere una richiesta motivata di audizione. Tuttavia, ai fini dell’attività istruttoria, non possono essere utilmente valutati i contributi argomentativi tesi sostanzialmente a confutare fatti, responsabilità e/o ulteriori profili di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.
La conclusione del procedimento
L’attività conseguente all’avvio del procedimento consente al Presidente di valutare, in piena autonomia, la consistenza e la gravità dei fatti, delle condotte e delle circostanze rilevate nella specifica fattispecie. La gravità dei fatti viene ponderata sulla base di una serie di criteri valutativi e indici di rilevanza, riferiti agli elementi distorsivi che hanno inciso in modo pregiudizievole nel caso specifico. Il procedimento si conclude – di regola, nel termine di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione di avvio (con esclusione dei periodi concessi e/o impiegati per acquisire gli elementi informativi e documentali necessari alle attività istruttorie) – con l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti di: archiviazione; richiesta di una o più misure straordinarie.
La comunicazione a Prefetto e Autorità giudiziaria
Qualora sussistano i presupposti per invocare l’applicazione dell’articolo 32, il Presidente dell’Anac individua la misura ritenuta più adeguata al caso di specie e ne propone l’applicazione al Prefetto competente. Le tre misure previste sono: la rinnovazione degli organi sociali, la straordinaria e temporanea gestione dell’attività dell’impresa appaltatrice (allo scopo di completare il contratto oggetto del procedimento penale) e, infine, l’attività di sostegno e di monitoraggio dell’impresa. La scelta della misura può essere più articolata e persino approdare alla formulazione di una proposta che ravvisi l’esigenza di combinare più misure straordinarie fra loro compatibili. Inoltre, il Presidente Anac può corredare la proposta con il suggerimento di indicazioni specifiche sui tempi e sulle modalità di esercizio della misura, calibrandole in relazione alla tipologia delle prestazioni contrattuali. Il segmento procedurale che attiene al potere propulsivo del Presidente si conclude con la trasmissione della richiesta di applicazione di misure straordinarie al Prefetto competente e al Procuratore della Repubblica competente nel procedimento penale. La proposta del Presidente è pubblicata nel sito istituzionale Anac ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 (cd d.lgs. “Trasparenza”).