Assicurazione obbligatoria ospedali: il modello è l’ “Rc auto”

Fra le novità previste dalla Legge 24/2017, pubblicata in GU il 17 marzo scorso e in vigore dal 1° aprile, c’è la possibilità – a tutela del paziente che ha subito il danno- di rivalersi direttamente sull’assicurazione. Si tratta di un’introduzione di non poco conto, accompagnata con l’obbligatorietà (prevista all’art. 10) di assicurazione per ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private. Vi si prevede infatti che “Le strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e  private siano provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi   e   per   la responsabilità   civile   verso   prestatori   d’opera,   anche per danni  cagionati  dal  personale  a  qualunque  titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie  pubbliche  e private. La disposizione si  applica  anche  alle  prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria  ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale  nonché’ attraverso la telemedicina. Le strutture  di  cui  al  primo  periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano  altre  analoghe misure per la copertura  della  responsabilità  civile  verso  terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Le strutture sanitarie devono inoltre rendere noto attraverso pubblicazione sul proprio sito internet la   denominazione dell’impresa   che   presta   la   copertura    assicurativa. La legge, ispirata alla disciplina Rc auto (ossia l’assicurazione automobilistica), prevede infatti anche la possibilità di agire direttamente contro la compagnia assicurativa.

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