Fra le novità previste dalla Legge 24/2017, pubblicata in GU il 17 marzo scorso e in vigore dal 1° aprile, c’è la possibilità – a tutela del paziente che ha subito il danno- di rivalersi direttamente sull’assicurazione. Si tratta di un’introduzione di non poco conto, accompagnata con l’obbligatorietà (prevista all’art. 10) di assicurazione per ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private. Vi si prevede infatti che “Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private siano provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché’ attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Le strutture sanitarie devono inoltre rendere noto attraverso pubblicazione sul proprio sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa. La legge, ispirata alla disciplina Rc auto (ossia l’assicurazione automobilistica), prevede infatti anche la possibilità di agire direttamente contro la compagnia assicurativa.