La Corte di Cassazione – sezione IV civile – Lavoro, si è pronunciata con la sentenza 2510/2017, depositata lo scorso 31 gennaio, sul meccanismo dello spoils system affermando il principio secondo il quale esso si applica solo ai dirigenti apicali che non si limitano a compiti di gestione. La questione riguarda un dirigente generale che si è visto decadere dall’incarico, sulla base di una legge regionale, al rinnovo del Governo dell’ente territoriale. Lo stesso ha contestato l’illegittimità della legge impugnando la delibera della nuove giunta regionale. La Cassazione, ripercorrendo la più significativa giurisprudenza in materia, ha confermato il pronunciamento dell’Appello rigettando il ricorso con un ampio corredo di motivazioni: in particolare, secondo la Suprema Corte, il meccanismo dello spoils system non si deve applicare automaticamente a tutti gli incarichi dirigenziali, ma si può applicare a quelli più elevati, come nel caso del ricorrente. In questo caso, infatti, si tratta di incarichi che non si limitano alla mera gestione, ma hanno le caratteristiche “apicali” di una dirigenza generale. Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. incarichi dirigenziali «apicali», che non attengono a una semplice attività di gestione. Dicono i giudici: “Pertanto, non solo sotto un profilo organizzativo, ma anche sotto un profilo funzionale, l’incarico in questione esula da quelli rispetto ai quali non può operare un sistema di spoils system, non vertendosi, peraltro, in ipotesi rapportabile ad incarico di funzione dirigenziale di livello generale, ma di funzione dirigenziale di direzione di dipartimento rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali.”
Link sentenza Cassazione 31 gennaio 2017
https://www.eius.it/giurisprudenza/2017/048.asp