Fra le novità del Codice degli Appalti 50/2016, entrato in vigore lo scorso aprile, c’è il cambiamento radicale della disciplina del “sopralluogo”. Infatti il vecchio Codice, la cui esecuzione e attuazione era disciplinata dal Regolamento Dpr 207/10, prevedeva l’obbligo di sopralluogo nei luoghi dell’appalto (art. 106). Senonché il nuovo Codice, all’art. 217 (comma 1, lettera u, punto 2) ha espressamente abrogato l’art. 106, senza sostituirlo con alcuna disposizione alternativa. Ne consegue che l’obbligo di sopralluogo è da considerarsi eliminato sia per i lavori, sia per i servizi. In questo senso si è pronunciato di recente il Tar Catania, che ha dichiarato illegittima la richiesta in lex specialis, a pena di esclusione, che preveda il deposito del verbale di avvenuto sopralluogo in quanto “amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause di esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante”.
Link Tar Catania 234/17
http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/tar-sicilia-catania-sez-3-2-febbraio-2017-n-234