“Contraddizioni” sul Rup, l’Anac invia segnalazione a Parlamento e Governo

Nell’esercizio delle prerogative previste dall’art. 213 del Codice Appalti, l’autorità ha inviato un Atto di segnalazione su criticità e problematiche riguardanti la figura del Responsabile Unico di Procedimento. Nel “mirino”, in particolare, le contraddizioni fra due articoli del Dlgs 50/2016, il 26 e il 31. 

 

Nell’esercizio del potere di  segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha formulato attraverso l’ “Atto di segnalazione n.5” del 26 marzo scorso, pubblicato sul portale dell’Autorità lo scorso 2 maggio, alcune  proposte di modifica normativa tese a superare delle  criticità e difetti di coordinamento di talune disposizioni del Codice sul RUP – Responsabile Unico di Procedimento, in  un’ottica di semplificazione delle procedure di affidamento, per quanto  concerne i cosiddetti servizi tecnici.

“Evidenti contraddizioni”

Dopo un’attenta disamina del quadro normativo di riferimento, l’Anac entra nel merito segnalando che “emergono evidenti contraddizioni tra gli articoli 26 e 31 del Codice  che, almeno da un punto di vista formale, rendono gli stessi difficilmente  attuabili e che non possono essere completamente superate dalle indicazioni fornite  in atti di soft law. Le  contraddizioni riguardano gli affidamenti di lavori di importo minore, quelli  inferiori ad un milione di euro, ovvero quei lavori che, secondo quanto  previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice (ancora non attuati), potrebbero essere  affidati anche da stazioni appaltanti con un livello di qualificazione non  elevato, ovvero caratterizzate da una ridotta struttura stabile dedicata alle  procedure di affidamento. L’art. 26 del Codice, a differenza  di quanto contenuto negli artt. 47 e 48 del D.P.R. 207/2010 (abrogati con  l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016), prevede che sotto il milione di euro  non vi siano alternative al RUP per l’attività di verifica. L’attività di  verifica, si ricorda, per espressa previsione del Codice, è incompatibile con  quella di progettazione e direzione dei lavori (o dell’esecuzione).

L’art. 31

Tuttavia, il successivo art. 31  prevede espressamente tra i compiti che possono essere affidati al RUP quelli  di progettazione e di direzione dei lavori (e dell’esecuzione) per affidamenti  di importo limitato, rimandando ad ANAC il compito di fissare l’importo massimo  per tali attività. Poiché fino a un milione di euro il RUP deve svolgere la  funzione di verificatore ne deriva che fino a quell’importo lo stesso non possa  mai svolgere le funzioni di progettista o di direttore dei lavori (o  dell’esecuzione), svuotando di contenuto la previsione di cui all’art. 31 del  Codice. L’ANAC nelle proprie linee guida n. 3, per superare l’impasse, ha  stabilito una soglia di 1,5 milioni per le attività di progettazione e di  direzione dei lavori. Si tratta, però, di una soluzione che produce esiti  peculiari, rendendo di fatto possibile lo svolgimento delle funzioni di  progettista o di direttore dei lavori per interventi di importo compreso tra un  milione e un milione e mezzo di euro, senza superare la preclusione della  coincidenza delle figure per gli affidamenti di importo fino ad un milione di  euro per i quali sarebbe maggiormente giustificata una semplificazione  procedurale.

Coordinare le previsioni di due articoli

Si pone, pertanto, la necessità di  coordinare da un punto di vista normativo le previsioni contenute nell’art. 26  del Codice con quelle contenute nel successivo art. 31 dello stesso. Sotto un diverso profilo, si  osserva che l’art. 26, al comma 8, assegna al RUP il compito di sottoscrivere  la validazione del progetto, atto formale che riporta gli esiti della verifica  e fa specifico riferimento (e, quindi, ne tiene conto) al rapporto conclusivo  del verificatore e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In questo caso,  non è indicato alcun limite di importo e, quindi, si tratta di un’attività che  deve essere sempre svolta dal RUP. A differenza di quanto previsto nel  previgente quadro normativo, il Codice non indica cosa accada nel momento in  cui si crea una divergenza di opinioni tra verificatore e progettista, non  ritenendo ammissibile che l’atto di validazione del progetto, essendo la  validazione un elemento essenziale della lex  specialis di gara, possa contenere una tale divergenza non sanata.

Chiarire le incompatibilità

L’art.  26, comma 8, del Codice, infatti, riproduce letteralmente i commi 1 e 3  dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, ma non il comma 2 che prevedeva: «In caso di  dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche  effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto  deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In  merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto  previsto nel proprio ordinamento».  Peraltro, se il validatore deve  comporre eventuali conflitti sorti tra verificatore e progettista ne dovrebbe  conseguire che il soggetto che valida il progetto sia distinto da quello che ha  realizzato la progettazione e da quello che ha proceduto alla successiva  verifica.  In sostanza, andrebbero chiarite  anche in questo caso le eventuali incompatibilità del validatore e i casi in  cui il validatore può eventualmente coincidere con il verificatore o, al  limite, con il progettista.

 

Link segnalazione Anac

 

 

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