Gare d’appalto, freno UE alle rinegoziazioni

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-549/14 del 7 settembre scorso) riduce lo spazio per le rinegoziazioni nelle gare d’appalto, stabilendo in sostanza che i bandi devono essere rifatti se nella transazione vi sono troppe modifiche sostanziali. Secondo i giudici europei l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE “deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto.” La situazione “sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà”. La corte di giustizia ha quindi ribadito un principio consolidato (ma purtroppo spesso ignorato o male interpretato), secondo cui e non può essere apportata, in via di trattativa privata tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, una modifica sostanziale di un appalto pubblico dopo la sua aggiudicazione. Qualora ciò avvenisse, il bando è da riemettere come modificato. I giudici, tuttavia, ammettono tre possibili eccezioni: se si tratta di appalti aventi oggetti particolari ed aleatori; se la possibilità di modifica sostanziale sia stata prevista dalla legge di gara (al punto 30 della sentenza, si legge inoltre che l’amministrazione aggiudicatrice può riservarsi la possibilità di apportare alcune modifiche anche sostanziali qualora lo abbia previsto nei documenti che hanno disciplinato la procedura di aggiudicazione); se sia rispettata la parità di trattamento fra imprese attraverso la predeterminazione delle modalità applicative di tali adeguamenti.

 

Link sentenza

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183107&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1

 

 

 

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