Secondo la Costituzione (art. 97) per accedere ai pubblici uffici è necessario un concorso. Lo sanno tutti, e in special modo chi lavora nella Pubblica Amministrazione o a stretto contatto con essa. Eppure la questione alle volte torna alla ribalta, e non appare sempre così pacifica. E’ il caso della recente decisione della Corte dei Conti della Campania, n. 200/2017, che si muove nel quadro dell’auspicato superamento del precariato “storico” nella PA. Fra le disposizioni introdotte con il Dlgs 75/17 (riforma PA), all’art. 20 viene prevista una sorta di “forma “automatica” di stabilizzazione, procedura speciale di reclutamento. Tuttavia, in considerazione dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e all’articolo 35 del Dlgs 165/2001 (meglio noto come Testo Unico del Pubblico Impiego), lo svolgimento di una procedura selettiva è inteso dal legislatore quale presupposto imprescindibile e vincolante per la successiva assunzione a tempo indeterminato, sebbene in un percorso ad hoc finalizzato alla stabilizzazione. Insomma, il personale da stabilizzare, oltre ai requisiti temporali previsti in ordine alla durata del rapporto precario, deve avere superato una prova concorsuale e non una semplice procedura selettiva. In questo quadro, la Corte dei Conti campana afferma che «nonostante il carattere speciale delle disposizioni in tema di stabilizzazione, la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione» (il caso di specie era riferito all’articolo 3, comma 90 della legge 244/2007). Per la Corte dei conti la stabilizzazione «risulta regolarmente avvenuta se l’iniziale rapporto di lavoro precario che ne costituisce il fondamento oppure la successiva assunzione a tempo indeterminato sono avvenuti in base ad una procedura selettiva di natura concorsuale». Insomma, la stabilizzazione, nell’effettiva attuazione pratica del procedimento, spetta solo a chi abbia superato effettivamente una prova concorsuale pubblica.
Link sentenza CdC Campania 200/17