Prosegue l’effetto-valanga dello scandalo dei “furbetti del cartellino”. Se è vero, come è vero, che già la normativa in vigore non ci va certo morbida con i dipendenti pubblici pescati a non fare il proprio dovere, è anche vero che lo schema di decreto sul licenziamento disciplinare che prevede “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” apporta modifiche sostanziali alle attuali regole, estendendo la platea delle responsabilità e prevedendo fattispecie specifiche. Ad esempio: “All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.”; O ancora: b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio competente di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione del suddetto termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva la responsabilità del dipendente che ne sia responsabile.” Si noti anche l’accelerazione a trenta giorni della durata dell’iter di licenziamento, prevista al 3-ter. “Nei casi di cui al comma 3-bis, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare di cui al predetto comma 3-bis, trasmette gli atti all’ufficio competente di cui all’articolo 55-bis, comma 4, per l’avvio del procedimento disciplinare. Quest’ultimo ufficio, dopo avere ricevuto gli atti, o comunque dopo essere venuto a conoscenza del fatto, avvia immediatamente il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro trenta giorni.”