Pubblicità di dispositivi senza autorizzazione, pagano produttore ed emittente

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10892 del 7 maggio scorso, pronunciata sul ricorso 12343-2015 proposto dal Ministero della Salute, ha affermato il principio secondo cui sia il produttore del dispositivo, sia il fornitore dei contenuti devono rispondere (e sono quindi soggetti a sanzione amministrativa) in caso di pubblicità televisiva di dispositivi medici senza autorizzazione ministeriale.

 

Quella pedana contesa…

Il caso in esame riguardava una pedana oscillante, un dispositivo medico che veniva reclamizzato in assenza della preventiva autorizzazione da parte del ministero della Salute. Il contenzioso nasce dalla contestazione della sanzione di 7mila euro irrogata dal Ministero sia del produttore del dispositivo che del direttore dell’emittente televisiva. In un primo tempo il giudice di pace ha annullato la sanzione.

 

La Cassazione ha ribaltato le prime sentenze

In un secondo momento il tribunale l’ha confermata, ma a carico soltanto di chi produce il dispositivo. Senonché la Suprema corte ha annullato la decisione, ritenendo che “dell’illecito amministrativo relativo alla pubblicità di dispositivi medici in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, risponde non solo il produttore del dispositivo, ma anche il fornitore di contenuti”.

Link Sentenza ordinanza n. 10892

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