A pochi mesi dalla definitiva conversione in legge, arrivano le prime proposte di emendamento alla “Gelli”. Quella approvata lo scorso 20 settembre in Commissione Affari Sociali della Camera, in particolare, prevede una serie di modifiche specialmente in materia di “azione di rivalsa”.
Chiarimenti
Importanti chiarimenti arrivano dalle modifiche all’articolo 9, commi 5 e 6, che chiariscono i limiti quantitativi a ritenersi operanti in materia, appunto, di azioni di rivalsa, anche alla luce dei dubbi degli ultimi mesi.
Eccoli nel dettaglio:
- “All’articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.».
- All’articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo.»
Altre proposte di modifica riguardano l’art. 14 sul “Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità professionale”.