Tar Lazio: il Casellario Anac dev’essere completo

Le annotazioni devono essere dettagliate se nella fase istruttoria sono emerse ricostruzioni divergenti ad opera delle diverse parti interessate. La sentenza 3098 dell’8 marzo 2019.

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3098/2019 pubblicata l’8 marzo scorso, ha sottolineato l’obbligatorietà della completezza delle annotazioni nel casellario informatico Anac nel caso in cui in fase istruttoria siano emerse ricostruzioni discrepanti del medesimo fatto ad opera delle diverse parti interessate.

Il ricorso

Il Tribunale amministrativo laziale è stato chiamato ad esprimersi in relazione al ricorso di una Srl che ha impugnato il provvedimento 24 maggio 2013, prot. 48447, di annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 207/2010, con il quale l’allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) ha disposto l’iscrizione nel casellario informatico di un’annotazione relativa alla revoca di un’aggiudicazione disposta nei confronti della ricorrente per mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa.

I motivi di doglianza

L’inserimento dell’annotazione è avvenuto “ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e non costituisce motivo di automatica esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti”. Tra i motivi di doglianza: violazione di legge, violazione del principio del contraddittorio, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento. Il provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di un procedimento nel quale la garanzia del contraddittorio ha avuto una valenza meramente formale. L’annotazione, infatti, non tiene alcun conto del contenuto delle memorie depositate dalla ricorrente in sede procedimentale, né dà atto delle ragioni per le quali le ha ritenute non congruenti.

Il Casellario dev’essere completo

Il Tar ha accolto il ricorso, adducendo il fatto che “nei casi in cui, come in quello in esame, l’operatore economico a carico del quale l’iscrizione è destinata a produrre effetti abbia fornito una lettura dei fatti diversa da quella del segnalante, si traduce, quantomeno, in un obbligo di più completa descrizione delle risultanze istruttorie ovvero, ove l’Autorità le ritenga inconferenti, nell’esposizione delle ragioni di recessività delle stesse. La valutazione in ordine all’utilità deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”.

Link sentenza

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