La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, contiene un’importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018.
Leggiamo quanto previsto dal suddetto comma:
- L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.
L’articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”
Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” Tutto comunque rimandato al 2018.
Link Legge Bilancio
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
Link Codice Appalti 50/2016