Lo scorso 20 marzo è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 istitutivo del SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida) presso l’Istituto superiore di sanità. La loro gestione viene attribuita ad un Comitato strategico. Gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 potranno inserire la proposta di linee guida sulla piattaforma informatica del SNLG.
Il comitato: la composizione
Sei gli articoli di un testo che si presenta piuttosto snello ma ricco di indicazioni: si parte (articolo 1) sottolineando che il Sistema nazionale linee guida (SNLG) viene istituito presso l’Istituto superiore di sanità e costituisce l’unico punto di accesso alle linee guida e ai relativi aggiornamenti. L’articolo 2 sancisce poi che la gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso l’Istituto superiore di sanità e composto da: presidente ISS, in qualità di coordinatore; direttore del Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure dell’Istituto superiore di sanità; direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute; direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità; direttore generale Agenas; direttore generale Aifa; presidente del Consiglio superiore di sanità; quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Le funzioni del Comitato
Le funzioni del Comitato strategico vengono disciplinate dall’articolo 3. Eccole: definisce le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti criteri: impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali; benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; tipo e qualità delle evidenze disponibili; rischio clinico elevato; istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione. Promuove inoltre un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida il numero delle linee guida proposte per l’inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le criticità emerse nella fase di valutazione delle stesse, nonché il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte dei destinatari e l’impatto sugli esiti; trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull’attività svolta.
Gli ultimi articoli
L’art. 4 precisa che l’Istituto superiore di sanità, entro trenta giorni dall’adozione del decreto, dovrà definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione delle linee guida L’articolo 5 spiega che gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 che intendono elaborare linee guida, potranno inserire la proposta di linee guida sulla piattaforma informatica del SNLG. Potranno essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di inserimento di linee guida: nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee guida internazionali. All’articolo 6 si spiega che il tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.