Fra i numerosi compiti che l’Anac sta “assorbendo” in questi mesi, c’è anche quello di gestire l’elenco per l’affidamento di servizi in-house da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco. Allo stato attuale è stato proposto un documento di consultazione (il termine per l’invio delle osservazioni si è chiuso lo scorso 20 dicembre) dal titolo “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, che delinea il meccanismo di funzionamento dell’elenco. Ecco alcune anticipazioni: possono richiedere l’iscrizione nell’elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice, intendano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house; le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice, intendano operare affidamenti diretti in favore di società in house di altre amministrazioni in forza di un controllo indiretto, orizzontale o a cascata, manifestano la propria volontà al soggetto controllante della società in house, il quale indicherà tale volontà nella propria domanda di iscrizione all’elenco oppure integrerà la domanda già presentata con detta indicazione. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità della domanda stessa, dalle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Nel caso in cui il controllo su una società in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del codice, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione. La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito dell’Autorità ed utilizzando l’apposito modello reso disponibile on line. L’Autorità acquisisce d’ufficio le informazioni di cui al punto 2 delle presenti linee guida contenute nelle proprie banche dati o nelle banche dati detenute da altre amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l’accesso alle predette banche dati sono comunicate all’Autorità dai soggetti istanti mediante il modello di domanda di cui al precedente punto 4.3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono operare affidamenti diretti all’ente strumentale sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 192, comma 1, del Codice.