Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Autorità sono state rilevate criticità in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Ciò posto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, al fine di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti.
L’articolo 17, comma 3, del codice richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3.
L’articolo1, comma 1, dell’allegato richiamato, prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Il comma 3, della disposizione in esame, chiarisce che i termini ivi indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che i termini stabiliti costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente previsto, infatti, che il superamento degli stessi costituisce silenzioso inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede. (…)
Pertanto, si evidenzia che il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia, altresì, di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, con grave danno economico per il Paese.
Si evidenzia, infine, che il decreto correttivo ha attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. In particolare, all’articolo 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del codice.
Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni.
Tutto ciò posto e considerato, si richiamano le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività, evidenziando che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consente la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti.