Appalti, no profit solo con il 231

L’ Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 32 del 20 gennaio scorso recante “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, ha stabilito che per accedere agli appalti pubblici, gli organismi no-profit debbano dotarsi del modello 231/2001. Infatti nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati. Gli enti no-profit devono dunque dotarsi di un modello di organizzazione che preveda: l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati; la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati; l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati; la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza; la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti; l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati. Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull’operato dell’organismo medesimo.

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