Brevi considerazioni sull’uso del “copia e incolla”

(Nota a Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 224)

Il Codice di procedura civile, con riferimento all’onere motivazionale delle sentenze, non richiede che le modalità espositive siano originali e neppure vieta l’uso del contenuto di altri scritti.

La sentenza, tra gli altri aspetti, prende in esame la tecnica redazionale basata sul meto­do del “copia e incolla”.

Parte ricorrente censurava la tecnica redazionale della sentenza oggetto di impugnazione in considerazione del fatto che essa riproduceva in maniera pedissequa alcune difese che l’amministrazione resistente aveva presentato in primo grado .

Il Collegio, nel ritenere la doglianza infondata e richia­mando una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ, sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14629), ha sottolineato che il codice di procedura civile, con riferimento all’onere motiva­zionale delle sentenze, non richiede che le modalità espo­sitive siano originali e neppu­re vieta l’uso del contenuto di altri scritti.

La motivazione deve essere chiara, comprensiva e coeren­te ma non deve avere modalità espositive “inedite”.

Nelle riforme legislative degli ultimi anni, mosse anche dalla necessità di dare attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è emersa una tendenza all’utilizzo del contenuto di altri scritti.

Altra recente pronuncia (Tar Lazio, 4 gennaio 2021, n. 21) ha preso in esame il metodo del “copia e incol­la” con particolare riferimento al giudizio di uno dei commissari nominati per un’abilitazione scientifica nazionale.

In questo caso parte ricorrente lamentava che si trat­tava di un giudizio che si sarebbe limitato ad un mero copia e incolla del giudizio collegiale.

Il Collegio, nel rigettare l’ec­cezione, ha sottolineato che il giudizio collegiale costitu­isce la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi indi­viduali; pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudi­zi espressi dalla Commissione, questo non può determinare l’illegittimità della valuta­zione quando, come nel caso in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneità del candidato.

Larry Tesler, che, nella prima­vera del 1975, ideò il metodo del “copia e incolla” lo fece nell’ottica di sempli­ficare, con modalità di scrittura più facili e veloci con l’utilizzo del pc. Certamente l’obiettivo che si era prefissato lo ha raggiunto al massimo e parrebbe potersi dire che l’utilizzo del “copia e incolla” è stato per così dire “sdoganato” anche nella redazione delle sentenze.

Barbara Bellettini – Ufficiale rogante dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Tratto da TEME n. 1-2/2021

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