di Paolo Fabbri*
Ecolabel UE dei Servizi di pulizia e nuovi CAM del cleaning professionale
Ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici è obbligatorio per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e sanitario applicare almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel DM 51 del 29 gennaio 2021 che ha approvato i nuovi Criteri Ambientali Minimi del cleaning professionale. Anche in ambito sanitario e non solo civile il DM 51 del 29 gennaio 2021 individua come criterio premiante delle offerte l’Ecolabel UE del servizio di Pulizia.
Il servizio di pulizia è la seconda tipologia di servizi, dopo le strutture ricettive, che vede approvati dei criteri ecologici dalla Commissione europea. Anche in questo caso, come per i servizi turistici, i criteri si dividono in obbligatori e opzionali, con questi ultimi che dovranno essere selezionati dall’azienda in modo da raggiungere un punteggio minimo di 14 punti.
In particolare i CAM del servizio di pulizia danno possibilità alle stazioni appaltati – sia in ambito civile che sanitario – di attribuire un punteggio tecnico premiante più elevato a quelle imprese che hanno ottenuto la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia con almeno 26 punti rispetto al punteggio minimo di 14 punti richiesti.
L’ampio ricorso alle certificazioni di terza parte (ovvero condotte da organismi indipendenti) come per l’appunto l’Ecolabel UE nei CAM dipende dal fatto che rappresentano una garanzia per le stazioni appaltanti che il requisito richiesto sia realmente soddisfatto agevolando non poco le verifiche di conformità.
Cos’è Ecolabel UE
L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea nato nel 1992 che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali. Esso rientra tra le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) e rappresenta quindi una certificazione ambientale volontaria, garantita da terza parte indipendente (organismo competente), basata su un sistema selettivo di criteri determinati su base scientifica che analizzano le fasi principali del ciclo di vita del prodotto.
L’Ecolabel UE può essere richiesto per tutti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per i quali, a livello europeo, siano stati fissati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella forma di decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione. Allo stato attuale è possibile presentare domanda per la licenza d’uso del marchio per 26 gruppi di prodotti tra cui rientrano, come servizi, le strutture ricettive e il servizio di pulizie di ambienti interni (come previsto dalla Decisione 2018/680/UE).
L’organismo competente per il rilascio delle certificazioni è il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito con il D.M. 2 agosto 1995, n. 413, che si avvale del supporto tecnico di ISPRA.
Campo di applicazione
La certificazione Ecolabel UE per i “servizi di pulizia di ambienti interni” comprende l’erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private.
Gli ambienti, contemplati dalla certificazione, in cui possono essere effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.
Si tratta quindi di attività di pulizia ordinaria, cioè erogata almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale.
Il campo di applicazione della decisione non comprende le attività di disinfezione, le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi.
Essendo escluso l’utilizzo di prodotti disinfettanti la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia per essere ottenuta in ambito sanitario presuppone da un punto di vista operativo e gestionale l’esatta individuazione e successiva rendicontazione degli ambienti, degli interventi e degli acquisti rientranti nell’ambito di applicazione anche se limitati rispetto all’effettiva dimensione del cantiere.
L’opinione diffusasi tra gli operatori del settore che i servizi di pulizia in ambito sanitario non fossero certificabili Ecolabel UE è stata superata dai fatti: alcune imprese italiane hanno ottenuto, per prime in Europa, questa certificazione conformando cantieri sia presso ospedali che case di riposo. Tale tendenza ha quindi legittimato il Ministero della Transizione Ecologica a inserire come criterio premiante questa certificazione anche per i CAM in ambito sanitario.
In pratica le imprese di pulizia in ambito sanitario rendicontano ai fini della certificazione quegli interventi di pulizia che vengono svolti senza ricorrere ai disinfettanti.
In questo contesto non ci si deve dimenticare che a un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall’Ecolabel UE, salvo che tali servizi non siano forniti da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell’operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.
Non è necessario separare legalmente le unità aziendali che si occuperanno di erogare servizi di pulizia Ecolabel UE (per esempio creando una nuova impresa). Condizione minima per la certificazione è che tali unità siano chiaramente definite nella struttura organizzativa aziendale (per esempio come unità operative, divisioni o dipartimenti) e che tengano una contabilità separata.
Questi sforzi sicuramente più elevati in ambito sanitario rispetto a quello civile sono legittimati dal fatto che in un numero sempre più elevato di gare d’appalto la certificazione Ecolabel Ue ha fatto e farà la differenza a favore delle imprese che la possiedono.
*Presidente di Punto 3
Tratto da GSA Il Giornale dei Servizi Ambientali – Marzo 2022