Una recente sentenza della Cassazione (188/2017, depositata lo scorso 9 gennaio) ha confermato la sanzione amministrativa di 40mila euro comminata a una clinica privata responsabile di non avere fornito al Garante i dati sensibili come previsto dall’art. 37, comma 1 lettera b, della legge sulla privacy. Secondo la norma, infatti, l’obbligo di notifica non può essere evaso con un generico riferimento al trattamento dei dati a fini di prestazioni di servizi sanitari, bensì in modo puntuale. Il riferimento è ai “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”. Un obbligo che la clinica aveva interpretato in modo restrittivo, confortata dal Tribunale di prima istanza che avevano convenuto sulla non obbligatorietà di notifica nel caso di rilevazione dati “accessoria all’obbligazione sanitaria vera e propria”. Non così per la Cassazione, che supporta la propria conclusione anche con una precisazione dell’Autorità stessa che risale al 2004, “laddove, a commento dell’esonero dall’obbligo di notificazione disposto con la delibera del Garante 31 marzo 2004, n. 1 in relazione ai trattamenti di dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie, si legge: «Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il trattamento da notificare è solo quello effettuato “a fini di… rilevazione…” di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti – di cui sono spesso gestori strutture, anziché persone fisiche – e non anche in caso di episodi occasionali di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in cui, presso un comune, occorre adottare in conformità alla legge un provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio)”.
Link sentenza
https://www.eius.it/giurisprudenza/2017/009.asp