In estrema sintesi, ecco alcune delle novità più significative (e discusse) apportate dalla legge 56/19 in vigore dal 7 luglio.
Dallo scorso 7 luglio, come è noto, è in vigore la legge cd. “Concretezza”, cioè 19 giugno 2019, n. 56 (pubblicata sulla GU n. 45 del 22.6.2019), recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Sei gli articoli, vediamo in sintesi cosa cambia per la PA.
L’art. 1 inserisce quattro nuovi articoli nel decreto 165 del 2001, testo unico del Pubblico impiego. L’innovazione principale è l’istituzione di un organismo detto Nucleo della concretezza. I commi da 4 a 7 del nuovo art. 60-bis disciplinano in dettaglio la procedura di verifica, la sua verbalizzazione, i riscontri delle amministrazioni e le eventuali sanzioni.
Il discusso art. 2 introduce il controllo della presenza tramite rilevazioni biometriche e videosorveglianza. Riguardo a quest’ultima, rispetto al testo originario sono state aggiunte le parole “degli accessi” in modo tale da non creare conflitti con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori il quale, come è noto, vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi per il controllo dell’attività dei lavoratori che, evidentemente, si ritiene che inizi dopo la rilevazione della presenza.
Il 3 è stato stralciato e sostituito con l’art. 4 con il quale si introduce una sostanziale modifica della mobilità pubblico/privato estendendola anche al personale non dirigente e portando la durata massima a dieci anni. Lo stesso art. 4 modifica l’art. 18 della “Collegato lavoro” del 2010 sull’aspettativa del personale “per avviare attività professionali e imprenditoriali”. Nel vecchio art. 3, con il comma 15 viene istituito l’Albo nazionale dei commissari di concorso cui potranno accedere anche le aziende sanitarie tramite convenzione con il Dipartimento Funzione pubblica.
Link legge Concretezza 56/19
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/22/19G00064/sg