E se alla fine la spunteranno loro? A quanto pare, il decreto per i “furbetti del cartellino”, approvato dopo 5 mesi di tormentato iter legislativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno scorso come Dlgs 116 (entrato in vigore il 13 luglio), qualche punto oscuro ce l’ha. Ad esempio il rischio di allungare i tempi della procedura, creando contenziosi su aspetti non semplici come l’uso delle telecamere, il contraddittorio, la contestazione dell’addebito, la costanza di malattia e così via. Il decreto prevede 3 articoli, di cui solo il primo reca le norme di carattere sostanziale, infatti inserisce nell’articolo 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, i commi 1-bis, 3-bis, 3-ter , 3-quater e 3-quinquies. Il giro di vite c’è. Almeno a leggere il novello comma 1-bis, che reca una definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”, e il nuovo comma 3-bis, che introduce un nuovo procedimento “accelerato” giustificato solamente dal fatto di cogliere il soggetto in flagranza di reato e/o dell’esistenza di riprese video. In questo caso -qui sta la novità più importante- l’iter si deve concludere in 30 gg e prevede 48 ore per la contestazione dell’addebito. Cioè, dal momento dell’addebito scattano i 30 giorni per la chiusura della pratica, durante i quali al dipendente sono assicurati solo gli assegni alimentari. Ma proprio qui sta una delle principali criticità, perché il termine previsto appare ordinatorio, e non perentorio, rischiando di dare luogo ad allungamenti della procedura e a tentativi di “rinvio tattico” da parte del dipendente presunto infedele. Un altro aspetto connesso a questo riguarda il nodo delle telecamere nascoste, e la possibilità del soggetto procedente di avere a disposizione immagini coperte comunque da segreto istruttorio nel giro di breve tempo. Per non parlare della questione reperibilità, fondamentale per la notifica di contestazione (si deve supporre di avere a che fare con dei “professionisti” in questo senso). Insomma, l’impressione è che il provvedimento, come formulato, non abbia quella forza di deterrenza che era nelle intenzioni del legislatore e, anzi, apra il campo a una serie di lungaggini e incertezze. Il provvedimento, in buona sostanza, sembra più “cucito addosso” ai recenti fatti di cronaca che realmente utile a prevenire un più ampio ventaglio di comportamenti illeciti.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16G00127/sg