Forniture sanitarie alla PA, ci vuole un contratto in forma scritta

Mediante la sentenza n. 24640 del 2 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza che nel caso di forniture sanitarie alla Pubblica Amministrazione vi dev’essere consenso manifestato in forma scritta: si tratta di uno dei punti fondamentali del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) nella formulazione ante riforma del 2016 (d.lgs. 50/2016) in relazione alle modalità di scelta del contraente e la forma del contratto, nonché la tassativa applicabilità anche ai contratti di fornitura stipulati dalle Aziende Sanitarie. Come si sa, infatti, i contratti di fornitura nella PA sono a forma vincolata sia per ciò che concerne la scelta del contraente, sia per le modalità di manifestazione del consenso. Il caso in oggetto riguarda un contenzioso tra l’Azienda Sanitaria Locale di Cosenza e un’impresa di forniture sanitarie di Milano, in relazione al pagamento di una fornitura di presidi sanitari per poco più di 391mila euro. I primi due gradi di giudizio avevano dato ragione all’impresa, con il risultato di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della PA. Quest’ultima resisteva adducendo a motivazione la mancanza di evidenza pubblica nelle procedure di selezione e, soprattutto, l’assenza di un contratto per iscritto. Per la Cassazione, Sezione III Civile, le motivazioni sono fondate: infatti “l’Azienda Sanitaria è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 2, lett. b), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (poi trasfuso nell’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 – c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nell’art. 3, lett. d, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50): tale è quell’organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) che è dotato di personalità giuridica; c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell’ASP quale “amministrazione aggiudicatrice” (v. art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163/06) per l’acquisizione di prodotti farmaceutici, restassero assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte II, Titolo I, trattandosi di contratto di rilevanza comunitaria, in quanto il relativo importo (Euro 391.027,10) eccedeva la soglia: conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi all’individuazione del contraente con una delle modalità previste dall’art. 54, e il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell’art. 11, comma 13 (nel testo previgente alla novella apportata dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221): ossia “mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”. Insomma, senza contratto in forma scritta la fornitura non deve ritenersi valida.

Link Sentenza 24640_16

 

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