Lo scorso 15 maggio è finalmente apparso in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 111 del 15/5/18) il decreto del MIT- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) entrerà in vigore il prossimo 30 maggio. Contestualmente saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del Regolamento DpR 207/10, che –ricordiamolo- normava fra l’altro le figure di Dec e Rup.
Oltre 24 mesi di attesa
Si tratta di un provvedimento atteso da oltre 2 anni, vale a dire da quando l’Anac (era il 29 aprile 2016) aveva posto in consultazione le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione; oltre 50 sono stati i contributi da pubbliche amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria ed ordini, operatori economici ed altri. Il testo definitivo predisposto dall’Anac e inviato al Mit è poi passato attraverso i pareri di rito e il Correttivo al Codice 56/17: il tutto è durato, appunto, più di 24 mesi. Ma ora ci siamo.
Il provvedimento: importanti precisazioni sul ruolo del Dec
Il testo è costituito da 27 articoli suddivisi in 4 titoli: Disposizioni generali (art. 1), Il direttore dei lavori (artt. 2-15), Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26), Disposizioni finali (art. 27). Particolarmente interessante è la parte inerente il Dec: si parte dai rapporti fra direttore dell’esecuzione e RUP (art. 16) per poi arrivare ad indagare Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo (17) e, importantissima, l’attività di controllo (18). L’art. 19 definisce l’Avvio dell’esecuzione del contratto, il 20 la Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, il 21 Contestazioni e riserve, il 22 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali, il 23 la Sospensione dell’esecuzione e il 24 la Gestione dei sinistri. All’art. 25 si definiscono le Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto, mentre al 26 un compito non facile: quello del Controllo amministrativo-contabile.
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