Nel Decreto Semplificazioni importanti misure per la sanità

Nei giorni scorsi, e precisamente il 7 febbraio, la Camera ha dato il via libera al Decreto Semplificazioni, che contiene interessanti novità anche sul fronte del settore sanitario.

Le misure

Ecco, nel dettaglio, le misure per la sanità approvate:

Articolo 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni); al comma 8-bis è cancellato il raddoppio dell’Ires sugli enti non commerciali previsto dalla legge di Bilancio. All’articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale) si prevede che “fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale… i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”.

Massimale di assistiti in carico

Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale. Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali.

Personale Ssn

All’articolo 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) viene estesa la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: “’Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Fattura elettronica e payback

L’esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Capitolo payback: fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell’Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l’importo di 2,378 milioni. L’accertamento dovrà essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla base della legge 136/2018. A seguito dell’accertamento positivo, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Aifa, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l’importo giacente sul Fondo per il payback 2013-2017.

Testo Semplificazioni

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