L’Agenzia delle Entrate, in risposta a una richiesta avanzata da Assobiotec (Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie), ha fatto chiarezza sul trattamento Iva nel meccanismo del pay-back, che si innesca a seguito dello sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare, l’associazione chiedeva di conoscere il trattamento Iva delle somme (pay-back appunto) restituite a titolo di ripiano della spesa sanitaria a regioni e province. Quindi, ecco la soluzione interpretativa proposta dal contribuente: a questo proposito, l’associazione ritiene di poter assimilare il “pay-back” ospedaliero ad una riduzione del prezzo della quantità di medicinali ospedalieri venduti e di poter applicare la relativa disciplina fiscale che prevede, in particolare, la detrazione dell’Iva in misura eccedente in caso di applicazione di uno sconto sul prezzo originario. In sostanza, Assobiotec chiede di poter agire attraverso il meccanismo degli “sconti quantitativi”: questo legittimerebbe da parte delle aziende l’emissione di note di variazione (dPR 633/72, art. 26 comma 2) per rettificare l’Iva applicata alla fornitura di prodotti farmaceutici a Ospedali, Asl e Centrali d0’acquisto regionali. Di diverso parere è però l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale l’operazione in oggetto non può rientreare nella nozione di sconto e, in particolare, nella categoria di bonus quantitativo. Quest’ultimo, infatti, è un incentivo teso a premiare un’attività ulteriore rispetto a quella ordinaria, e la loro erogazione è subordinata al raggiungimento di un determinato volume di vendite. Nel caso in esame, tuttavia, non si è in presenza di incentivi corrisposti in vista dell’incremento delle vendite, ma di una riduzione coatta del prezzo disposta dalla legge. Insomma, il payback ospedaliero non può essere assimilato alla fattispecie di sconto o abbuono. Detto questo, tuttavia, l’emissione della nota di variazione Iva è legittimata dal fatto che il superamento della soglia prevista costituisce, secondo le Entrate, una condizione risolutiva parziale stabilita ex lege, facente già parte dell’originario accordo, che incide sull’obbligazione pecuniaria determinando la revisione del prezzo. E così il verificarsi della condizione risolutiva determina una revisione del prezzo che rappresenta il presupposto per la nota di variazione in diminuzione ex art. 2 del citato dPR 633/72. Inoltre tale variazione potrà effettuarsi senza limiti di tempo, sempre secondo il comma 2 dell’art. 26, ma comunque, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare in tal senso. E’ consentita inoltre l’emissione di un’unica nota di variazione verso ciascun acquirente, sempre che la quota di payback imputabile a ciascuno sia determinata in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta dai medesimi soggetti rispetto al fatturato del SSN, e sia coerente con l’incidenza della medesima allo sforamento del budget Regionale o Provinciale.
prot.n. 954-27/2015