Per gli appalti in essere alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (19 aprile 2016) parte della giurisprudenza continua a ritenere che nell’offerta economica vadano indicati i costi della sicurezza aziendali, anche in assenza di espressa previsione del bando di gara (TAR Marche, sez. I 7/5/2016 n. 291).
Per i bandi successivi al 19 aprile, il nuovo codice pone fine alle incertezze prescrivendo che “l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (art. 95, comma 10). Una delle poche certezze del nuovo codice il quale per tanti, molti, aspetti è costellato di norme ambigue o mal formulate.
Avv. Angelo Lucio Lacerenza
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