Diversamente da altre pronunce sul tema, secondo il Tar Lazio Roma (Sez. III 12 settembre 2016, n. 9656) la sanzione pecuniaria deve essere pagata dal concorrente caduto in errore solo nell’ipotesi in cui decida di avvalersi del soccorso istruttorio. Per i giudici, infatti, in un caso sottoposto al vecchio codice degli appalti, “la sanzione dovuta alla stazione appaltante per sanare le irregolarità o l’incompletezza documentale dovrà essere versata solo per le ipotesi in cui l’operatore economico intenda proseguire nella gara, costituendo tale sanzione una sorta di corrispettivo in favore della stazione appaltante, connesso all’aggravamento del procedimento derivante dal ricorso al soccorso istruttorio; viceversa qualora il partecipante non intenda avvalersi di tale beneficio, preferendo non proseguire la propria partecipazione alla gara, la procedura selettiva proseguirà più velocemente”.
La non applicazione della sanzione nei confronti di coloro che preferiscono rinunciare alla gara (e al soccorso istruttorio) si giustificherebbe in quanto l’Ente non sarebbe costretto ad aprire la fase di verifica della regolarità della documentazione.
Si segnala, invece, che il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) espressamente prevede che la sanzione sia dovuta solo in caso di regolarizzazione (art. 83, comma 9).
Avv. Angelo Lucio Lacerenza
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