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news News - News - News - News - News PRIVATIVA INDUSTRIALE E ABUSO D’UFFICIO L’incubo è durato 6 anni. Il 30 giugno 2009 presso il Tribunale di Palmi (RC) sono stati mandati assolti con formula piena, perché “il fatto non sussiste”, direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore del provveditorato, primario chirurgo e primario radiologo dell’ex Asl n. 10 di Palmi, imputati di ”abuso d’ufficio” per l’acquisto, disposto in regime di “privativa industriale”, di un apparecchio per lo screening della mammella. Il Tribunale ha escluso che l’acquisto dell’apparecchiatura mirasse a far ottenere “ingiusti vantaggi patrimoniali” alla ditta fornitrice, come sostenuto dalla pubblica accusa, per il solo fatto che era mancata la competizione concorrenziale. Visti i rischi professionali cui i provveditori sono sottoposti, non rimane che suggerire l’adozione dell’”acquisto difensivo”. Cioè abolire completamente dalle procedure il metodo della privativa industriale (o dell’esclusività tecnica). Anche quando è ben noto che a fronte di determinate esigenze esiste un solo possibile fornitore, si lanci comunque una gara competitiva. Si sprecheranno 9-10.000 euro di soldi pubblici tra una inutile pubblicità legale e altri costi, ma questo - a quanto pare - è quello che si vuole. STOP AI PREZZI DI RIFERIMENTO Sarà abolito il prezzo di riferimento per gli acquisti delle aziende sanitarie. Parola di Ferruccio Fazio. Il vice-Ministro alla salute lo ha comunicato intervenendo all’assemblea annuale di Assobiomedica. Il “reference-price” verrà sostituito da un osservatorio degli acquisti in sanità. ATTENZIONE ALLE FORMULE Mentre la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta consente margini di apprezzamento rimessi alla stazione appaltante, la valutazione del prezzo più basso, sia nel criterio del offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel criterio del prezzo più basso, è ancorata a semplice proporzionalità o progressività, sicchè al prezzo complessivamente più basso deve corrispondere necessariamente un prezzo complessivamente più alto. Tale meccanismo non può essere inquinato da elementi ad esso estranei, quali quelli tratti da altre offerte economiche (medie, ecc...). Lo sancisce il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3404/2009. 40 TEME 7/8.09
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