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juris aula mercato di riferimento, per cui avviare i contatti prope- significativa circa l’esistenza di cipazioni nelle stesse società, non si può escludere che esse deutici alla fusione, si tratta, un collegamento sostanziale”. il Tar osservava, infine, che intrattengano fra loro costanti per quanto detto in prece- In conclusione il Collegio dichia- “l’art. 34, comma 2, del D. Lgs. contatti di natura commer- denza, di circostanza che, rava l’illegittimità dell’esclu- n. 163/2006, codificando quelle ciale, anche se poi sono avver- da sola, non è sufficiente sione della società Alfa e il che erano state le risultanze sarie nelle procedure ad evidenza a dimostrare una situazione conseguente accoglimento del dei prevalenti orientamenti pubblica. Ciò che l’ordina- di collegamento. Il solo avvio ricorso principale, rigettando giurisprudenziali, stabilisce che mento vuole evitare è solo l’al- di trattative o contatti con il ricorso incidentale, anche vi è collegamento sostanziale terazione del gioco della concor- altre imprese non configura sulla base delle seguenti ulte- quando, in base ad univoci renza, la quale si ha quando alcuna situazione di colle- riori considerazioni: elementi, risulti che le offerte due o più offerte provengono gamento sostanziale; “non è stata fornita alcuna provengono da un unico centro dallo stesso centro decisio- - il fatto che, alla fine del prova circa l’adesione della decisionale, il che significa che nale e non anche quando due 2007, [Alfa] risulti azio- società al patto di sindacato è necessario individuare quale o più imprese vantano delle nista di [Beta] è ugualmente (e, peraltro, tale adesione non sia il centro decisionale unitario. partnerships aziendali”. irrilevante, in quanto tale proverebbe il collegamento Di solito, si tratta di una persona Sulla base del suddetto criterio circostanza è proprio la sostanziale, in quanto il patto fisica che, ad esempio, è ammi- metodologico, il Tar riteneva conseguenza dell’avvenuta di sindacato, pratica diffusis- nistratore unico di una società pertanto irrilevanti tutti i fatti incorporazione di [Gamma] sima nella prassi delle società e, anche per interposta persona, precedenti o successivi alla da parte di [Beta] (infatti, di capitali, serve ad assicurare socio (o direttore tecnico) di data di presentazione delle visto che [Alfa] aveva una alla “capogruppo” il controllo un’altra, oppure di un gruppo offerte da parte della società partecipazione azionaria in della società di cui detiene una di soggetti che svolge funzioni Alfa e della società Beta ed in [Gamma] è evidente che, quota del capitale e non per dirigenziali in tutte le varie particolare: in conseguenza dell’incor- controllare gli altri soggetti imprese collegate, oppure ancora - “l’avvenuta incorporazione porazione, tale partecipa- aderenti al patto)”; di imprese che hanno in comune di [Gamma] da parte di zione si è “trasferita” sul “né è stata provata l’esistenza la sede legale e/o operativa, e [Beta], in quanto si tratta capitale sociale dell’incor- delle condizioni di particolare così via. di operazione perfezionata porante). E poiché si tratta favore alle quali la cessione Ma quando la presunta comu- nel luglio 2007 (mentre il di circostanza sopravve- dei crediti è stata stipulata e nanza riguarda partecipazioni progetto di fusione è stato nuta, anch’essa è irrilevante. la rilevanza del credito della azionarie in società terze e presentato a maggio 2007, Ugualmente irrilevante, ratione società Beta”. non vi sia una situazione di ossia in un momento succes- temporis, è l’avvenuta cessione Per quanto concerne l’indizio reciprocità (nel senso che sivo alla data di presenta- di un ramo di azienda da parte derivante dal possesso da parte anche l’impresa terza detiene zione delle offerte). In rela- di [Alfa] in favore di [Beta], in delle due società, alla data di partecipazioni nelle altre zione al fatto che già nel quanto anche tale operazione presentazione delle offerte, di imprese, di modo che si abbia mese di febbraio 2007 [Beta] si è perfezionata nel luglio 2007. una partecipazione azionaria un intreccio di quote azio- aveva comunicato alla In ogni caso, una cessione di nella società Gamma, che narie) non può dirsi che vi sia CO.N.SO.B. l’intenzione di ramo d’azienda non è di per sé tuttavia non deteneva parte- un unico centro decisionale”. TEME 11/12.08 37