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contratto di subappalto riore al 50 per cento dell’importo del di integrare in sede di gara i requisiti contratto da affidare. Il subappalta- di qualificazione di cui sia sprovvisto, tore non può subappaltare a sua volta esclusivamente ai fini della partecipa- le prestazioni salvo che per la fornitu- zione alla procedura di affidamento. ra con posa in opera di impianti e di Al contrario il subappalto attiene alla strutture speciali da individuare con il fase di esecuzione dei lavori e consente regolamento; in tali casi il fornitore o che un soggetto già di per sé in possesso subappaltatore, per la posa in opera o dei requisiti richiesti possa subappaltare il montaggio, può avvalersi di imprese a un altro soggetto parte dei lavori. di propria fiducia per le quali non sus- Il Consiglio di Stato, fugando ogni sista alcuno dei divieti di cui al comma dubbio, sulla possibile assimilazione 2, numero 4). E’ fatto obbligo all’affi- dell’avvalimento all’istituto del su- datario di comunicare alla stazione ap- bappalto ha chiarito che «la figura del paltante, per tutti i sub-contratti sti- subappalto deve essere distinta netta- pulati per l’esecuzione dell’appalto, il mente da quella dell’avvalimento. In- nome del sub-contraente, l’importo del fatti, mentre l’avvalimento è un istituto contratto, l’oggetto del lavoro, servizio di soccorso al concorrente già in sede di o fornitura affidati», ha la funzione di gara, attraverso il quale il concorrente qualificare esattamente i subcontratti può integrare le proprie carenze in ma- affidati dall’appaltatore, identificar- teria di requisiti, per contro, il subap- ne il regime normativo applicabile ed palto, consentito dall’articolo 118 del enuclearne i criteri di identificazione. D.Lgs. 163/2006 per la categoria pre- In questa sede, in conclusione, al fine valente nella misura massima del 30%, di definire con precisione l’istituto del rappresenta un modo di essere dello subappalto, appare necessario chiarire svolgimento dei lavori, nel senso che un le differenze esistenti tra la figura del soggetto, pienamente qualificato e in subappalto e quella dell’avvalimento. possesso di tutti i requisiti, può subap- I due istituti, infatti, sebbene presen- paltare ad altro imprenditore una parte tino delle caratteristiche affini, vanno dei lavori, restando fermo che i requisi- tenuti distinti, in quanto rispondono a ti devono essere posseduti al momento funzioni e a logiche diverse. della presentazione dell’offerta di gara L’istituto dell’avvalimento non tro- e non possono, naturalmente, che esse- va nella legge una regolamentazio- re del soggetto partecipante. Nella spe- ne generale specifica, ma riferimenti cie il giudice ha ritenuto legittima l’e- normativi particolari quali, per esem- sclusione dell’ATI, poiché la mandataria pio, quello più noto relativo all’ap- era sprovvista della classificazione nella palto di lavori pubblici (art.49 D.Lgs. categoria prevalente (OG1) per l’impor- 163/2006), secondo il quale un’impre- to relativo alla percentuale di lavora- sa, per soddisfare i requisiti richiesti da zioni effettivamente da seguire, non un appalto, può avvalersi delle capaci- rilevando, ai fini della qualificazione, tà di altra impresa, che tuttavia resta la dichiarazione di voler subappaltare i estranea sia alla gara che al succes- lavori della OG1 entro il limite massimo sivo contratto. Quindi tale istituto (di del 30%» (Consiglio di Stato, Sez. V, n. «soccorso») consente al concorrente 3698, 20 giugno 2011). 32 TEME 11/12..11
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