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gestione chica che presuppone un controllo gestio- procedura ad evidenza pubblica (art.1,c.2 nale e finanziario stringente dell’ente del D. Lgs n.163/06), al fine di assicurare pubblico sulla società“ (Circolare della Presi- un momento di confronto tra gli aspiranti denza del Consiglio dei Ministri, Diparti- soci privati presenti sul mercato nel momento mento per le Politiche Comunitarie del 19 della costituzione della società, meno netta ottobre 2001 n.12727 ). appare la sua posizione in merito alle moda- Quindi eccezionalmente, e solo in questi lità di affidamento degli appalti alle società casi, risulta coerente con i principi comu- miste,modalità attorno alle quali ruotano nitari l’affidamento diretto del servizio,perché le attuali incertezze. la società partecipata non si configura Chiamata, infatti, a pronunciarsi sui diversi come un soggetto terzo rispetto all’ente, indirizzi interpretativi elaborati in dottrina ma in concreto costituisce parte della stessa e giurisprudenza e, precisamente: quello amministrazione con la quale viene a trovarsi che ritiene che si possano affidare diret- in condizione di dipendenza finanziaria e tamente i servizi a società miste costituite organizzativa. previo esperimento di una pubblica gara Non riconducibile all’ “in house providing” per la scelta del partner privato; quello,opposto ma bensì al partenariato pubblico-privato al primo, secondo il quale per l’affidamento (PPP), così come codificato dal “libro del servizio ad una società mista occorre verde”della Commissione CE del 30 aprile comunque espletare una gara ad evidenza 2004, si configura invece il modello orga- pubblica, ancorchè il socio privato della nizzativo delle società a capitale misto società sia stato scelto tramite una proce- pubblico – privato, dal momento che tale dura ad evidenza pubblica; il terzo, infine, modello, implicando una cooperazione tra secondo il quale occorre espletare un’unica il settore pubblico e quello privato e la gara con la quale al tempo stesso si scelga creazione di una entità terza detenuta il socio privato e si affidi il servizio, l’Adu- congiuntamente da entrambi, risulta privo nanza Plenaria in mancanza di indicazioni dei requisiti qualificanti il modello “in house”. precise in merito da parte della normativa Tuttavia se da un lato l’Adunanza Plenaria, e della giurisprudenza comunitaria ritiene, nella sentanza in esame, considera come innanzitutto, “non elaborabile una solu- regola ormai acquisita nell’ordinamento zione unica o un modello definitivo”. interno che la scelta del socio privato Tuttavia i giudici del supremo organo di avvenga in seguito all’espletamento di una giustizia amministrativa, uniformandosi anche all’orientamento della Corte Costituzionale L’affidamento emerso nella recente sentenza n. 410 del “in house” si configura 22/11/07, sembrano privilegiare comunque la via della salvaguardia dell’esigenza, propria- come un modello eccezionale mente comunitaria ma fatta propria anche i cui requisiti vanno interpretati dal nostro ordinamento interno, di un confronto concorrenziale da instaurarsi nel momento restrittivamente, poiché dell’affidamento del servizio alla società costituiscono una deroga mista, al fine di evitare ogni fenomeno elusivo alle regole generali dei principi fondamentali del Trattato CE in tema di trasparenza, tutela della concor- del diritto comunitario renza e parità di trattamento. 22 TEME 4.08
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