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normazione un sistema RIS/PACS con totale aggior- poi?) la corretta esecuzione delle forni- namento dell’infrastruttura tecnologica ture di tutti i beni e di tutti i servizi in corso d’esecuzione del servizio). porrebbe in evidente impasse tutte le Altro elemento che credo valga la pena aziende sanitarie. di analizzare è quello relativo al limite Almeno quelle più scrupolose e deside- massimo del 75%. rose di attenersi alla norma. Qui il legislatore sembra non essersi limi- Da un confronto col Broker che segue tato ad indicare una soglia standard ma l'Azienda Ospedaliera per la quale lavoro piuttosto a stabilire un limite oggetto si è delineato un meccanismo che non di possibile variazione al ribasso. Appare altera di fatto i flussi operativi di controllo quindi compito della stazione appaltante già esistenti e che consente, ad impatto definire, all'interno del range fissato zero, di raggiungere l’obiettivo prefis- dalla norma (da 0 a 75%), quale percen- sato dalla norma. Comunicandolo preven- tuale dell'importo iniziale garantito svin- tivamente in modo adeguato sia nei colare progressivamente. documenti di gara che nella lettera di Peraltro lo svincolo è successivamente aggiudicazione/ordine, si da forza di definito automatico ma sottoposto alla attestazione della corretta esecuzione condizione della preventiva consegna del contratto alla liquidazione delle all'istituto garante, da parte dell'appal- fatture. Creando così un automatismo tatore o del concessionario, degli stati che non modifica il modus operandi di avanzamento dei lavori o di analogo delle aziende e che consente al contempo documento, in originale o in copia auten- ai fornitori di ottenere lo svincolo della tica, attestanti l'avvenuta esecuzione. quota di fideiussione. Anche in questo caso la normativa è Un’ultima puntualizzazione poi in merito chiara per il settore dei lavori ma molto allo svincolo dell'importo residuo garan- nebulosa per gli altri. In particolare sfugge tito. Questo è definito, al comma 3, essere il concetto di documento analogo. pari al 25 per cento dell'iniziale importo L'idea di creare un documento da compi- garantito; ritengo corretto interpretare lare per attestare (con quale cadenza tale previsione normativa come indica- zione del livello minimo residuo da svin- La mia modesta impressione colare (pari al minimo al 25% dell'ini- ziale importo garantito); in coerenza con è che il legislatore abbia quanto sopra affermato (limite massimo in qualche modo voluto del 75%). Inoltre, è bene prevedere che correggere l'impostazione iniziale in caso di proroga tecnica, nelle more dell’espletazione di una nuova proce- che precludeva la possibilità dura di gara (nel caso di servizi o forni- di costituire una cauzione ture continuative), venga fornita una nuova fideiussione alle medesime condi- in luogo della fideiussione zioni e per importi adeguati al periodo con un intervento però poco previsto. Sempre nell’ambito delle garanzie felice ed innanzitutto e delle coperture assicurative appare anomala la scelta di limitare l'obbligatorietà poco chiarificatore. della garanzia di responsabilità civile per 22 TEME 7/8.09
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