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normazione legislativo 1° settembre 1993, n. 385, un notevole aggravio per l'appaltatore, che svolgono in via esclusiva o preva- in quanto quest'ultimo deve avere a lente attività di rilascio di garanzie, a disposizione una notevole liquidità da ciò autorizzati dal Ministero dell'eco- immobilizzare, per un certo periodo di nomia e delle finanze.). tempo, quando detta somma potrebbe Emerge quindi, con estrema chiarezza, senz'altro essere utilizzata in maniera che la cauzione implica la costituzione molto più redditizia e produttiva. Per di un deposito mediante l'utilizzo di tale ragione, il legislatore ha previsto la contanti o titoli del debito pubblico possibilità di prestare cauzione mediante garantiti dallo stato, mentre la fideius- fideiussione bancaria o assicurativa, sione è un contratto stipulato tra evitando all'appaltatore l'immobilizzo di l'aggiudicatario ed istituti bancari o assi- ingenti somme di denaro. curativi. Fin qui apparentemente nulla Iniziamo quindi la lettura del comma 1. di nuovo. Ma lo smarrimento nasce nel dell'art. 113 e sorpresi leggiamo: “L'esecutore momento in cui si inizia a rileggere il del contratto è obbligato a costituire rinnovato art. 113. una garanzia fideiussoria del 10 per cento Innanzitutto il titolo. Il legislatore ha dell'importo contrattuale. In caso di preferito chiarire dal titolo, che prima aggiudicazione con ribasso d'asta supe- parlava genericamente di garanzie di riore al 10 per cento, la garanzia fide- esecuzione, che questo articolo regola- iussoria è aumentata di tanti punti percen- menta una “Cauzione”. Volendo quindi tuali quanti sono quelli eccedenti il 10 utilizzare il “glossario” creato nell'art. per cento; ove il ribasso sia superiore al 75 il titolo ci parla della regolamenta- 20 per cento, l'aumento è di due punti zione della costituzione di una garanzia percentuali per ogni punto di ribasso mediante versamento di contanti o di superiore al 20 per cento. Si applica titoli del debito pubblico dello stato. l'articolo 75, comma 7.” Mi limito qui accennare il fatto che la Sorpresi cerchiamo quindi negli altri giurisprudenza ha ritenuto l'obbligo di commi il riferimento, promesso nel titolo, prestare la cauzione in luogo della fide- alla cauzione. Ancor più sorpresi non lo iussione, obbligo imposto a volte da troviamo; anzi, al comma 2 leggiamo talune amministrazioni prima dell'en- che “la garanzia fideiussoria di cui al trata in vigore del codice degli appalti, comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve preve- L'art. 30 è stato infatti suddiviso dere espressamente la rinuncia al bene- in due parti logiche; un prima, ficio della preventiva escussione del debi- tore principale, la rinuncia all'eccezione relativa alle garanzie a corredo di cui all'articolo 1957, comma 2, del dell'offerta e riguardante quindi la codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, fase di preparazione dell'offerta; a semplice richiesta scritta della stazione la seconda parte relativa alla appaltante. Ritorna ancora quindi il colle- garanzia di esecuzione prestata gamento al citato art. 75 e tra l'altro proprio a quello che abbiamo definito il dall'aggiudicatario. suo “glossario” ma senza alcun cenno 20 TEME 7/8.09