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normazione Se, tuttavia, la Commissione riconosce che giova ricordare che per l’Italia è stato fissato lo Stato, peraltro già condannato, non si è un importo forfettario minimo pari ad € uniformato alla sentenza della Corte, la 9.920.000, mentre la penalità di mora può Commissione stessa attiva un procedimento variare da € 22.000 ad € 700.000 per ogni ai sensi dell’art. 228 del Trattato: in sostanza giorno di ritardo nell’attuazione della seconda viene contestato allo Stato un inadempi- sentenza, tenuto conto dell’importanza dell’in- mento ulteriore e autonomo, ravvisato nella frazione. (Fonte: Dipartimento Politiche Comu- mancata adozione delle misure (es. modi- nitarie, in www.politiche comunitarie.it). fica o abrogazione di una norma interna; recepimento di una direttiva, ecc.) occor- LA SENTENZA DELLA CORTE renti all’esecuzione della sentenza che ha DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ accertato la violazione del diritto comuni- EUROPEA NEI PROCEDIMENTI RIUNITI tario. Anche in questo caso, il procedimento C-147/06 E C-148/06 attivato si articola in una fase pre-conten- Altro presupposto del terzo decreto corret- ziosa e in una fase contenziosa: in base al tivo è costituito dalla sentenza del 15 paragrafo 2 dell’art. 228, nel parere moti- maggio 2008 emessa dalla IV Sezione della vato la Commissione, nel fissare il termine Corte di Giustizia della Comunità Europea entro il quale lo Stato deve adottare i prov- nei procedimenti riuniti C-147/06 e C- vedimenti richiesti dalla sentenza, deve speci- 148/06 (Appalti pubblici di lavori - Aggiu- ficare anche le questioni in ordine alle quali dicazione degli appalti - Offerte anor- lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo malmente basse - Modalità di esclusione Stato non si uniforma al parere motivato, la - Appalti di lavori che non raggiungono Commissione può ricorrere nuovamente alla le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE Corte di Giustizia, precisando l'importo delle e 2004/18/CE - Obblighi dell’ammini- sanzioni di cui viene invocata l’applicazione: strazione aggiudicatrice derivanti da prin- le sanzioni consistono in un importo forfet- cipi fondamentali del diritto comuni- tario e in una penalità di mora commisurati tario). Tale sentenza ha ad oggetto due alla gravità e alla persistenza dell’inadem- domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi pimento. Nel precisare che sia l’importo dell’art. 234 Trattato CE: le cennate domande forfettario che la penalità di mora possono afferiscono all’interpretazione dell’art. 30, essere anche applicati cumulativamente, n. 4, della direttiva 93/37/CEE, che coor- dina le procedure di aggiudicazione degli La procedura di esclusione appalti pubblici di lavori e dei principi automatica delle offerte fondamentali del diritto comunitario in anormalmente basse non tema di aggiudicazione degli appalti pubblici. Le domande di pronuncia pregiudiziale rappresentava un obbligo sono state proposte dalla V Sezione del per le amministrazioni aggiudicatrici, Consiglio di Stato (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17.6.2006) nell’am- le quali hanno facoltà di disporre bito di due distinti giudizi che opponevano, una verifica dell’eventuale rispettivamente, due società ( Alfa e Beta) anomalia risultante al comune di Torino in ordine alla compa- tibilità con il diritto comunitario della dalla modicità di tali offerte. normativa italiana che prevedeva, relati- 10 TEME 11/12.08
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