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normazione Dlgs.163/2006 a seguito del nuovo inter- quelli non indicati in sede di offerta) viene vento correttivo: previsto, tuttavia, allorquando il consorzio Le opere a scomputo: l’intervento del legi- partecipi ad una gara in cui sia prevista slatore modifica l’art. 32, comma 1, lett. g) l’esclusione automatica delle offerte anomale: del Codice degli appalti, che afferisce alla tale circostanza ricorre, per l’appunto, per realizzazione di opere pubbliche (primarie e i lavori di importo inferiore ad €1.000.000,00 secondarie soprasoglia, secondarie sottoso- e per le forniture ed i servizi di importo infe- glia) a scomputo totale o parziale degli oneri riore a € 100.000,00, nel caso in cui le di urbanizzazione che la normativa nazio- offerte siano inferiori a dieci. La modifica nale pone a carico dei titolari del permesso di cui trattasi è stata introdotta anche per di costruire. In sostanza, l’amministrazione i consorzi tra società coop. di produzione può prevedere la possibilità, in capo a colui e lavoro e imprese artigiane. che è legittimato a richiedere il permesso di costruire, che lo stesso possa presentare il Lavori ed opere di alta tecnologia e di progetto preliminare delle opere da eseguirsi rilevante complessità tecnica: il decreto già al momento della richiesta del permesso sostituisce il comma 11 dell’art. 37. Con la di costruire: in tali ipotesi, tenuto conto della nuova formulazione di tale comma il legi- progettazione preliminare ricevuta, l’ammi- slatore nazionale, in accoglimento delle nistrazione interessata può indire una gara osservazioni espresse dalla Commissione senza più riconoscere al titolare del permesso Europea con la procedura d’infrazione di costruire il ruolo di promotore né il diritto (censura del limite del subappalto -15% di prelazione. In relazione al prezzo offerto, dell’importo dei lavori – per le opere di alta invece, i concorrenti dovranno indicare detta- specializzazione) prevede la possibilità, per gliatamente gli importi previsti per la proget- l’appaltatore non in grado di eseguire tali tazione definitiva ed esecutiva, per l’esecu- lavori, che gli stessi lavori siano affidati in zione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. subappalto entro il limite del 30% dell’im- porto totale e senza l’obbligo di costituire Consorzi stabili: nella precedente versione raggruppamenti temporanei d’imprese. dell’art. 36, comma 5, si disponeva il divieto È significativa, inoltre, la previsione secondo di partecipazione alla medesima procedura cui, in caso di subappalto, è la stessa stazione di affidamento sia del consorzio stabile che appaltante a corrispondere direttamente dei consorziati. Nella nuova versione, invece, gli importi delle prestazioni al subappalta- si dispone che i consorzi stabili sono tenuti tore, nei limiti del contratto di subappalto. ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e a questi Requisiti di ordine generale ex art. 38: ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual- il decreto ha integrato il comma 1 lett. siasi altra forma, alla medesima gara. Il h), prevedendo l’esclusione dalla parte- divieto, quindi, opera di fatto soltanto per cipazione alle gare d’appalto e, in base i consorziati che sono stati indicati in sede all’integrazione richiamata, anche dall’af- di offerta, mentre gli altri consorziati fidamento di subappalti, per coloro che, potranno, pur facendo parte del medesimo nell’anno antecedente la data di pubbli- consorzio, partecipare liberamente alla cazione del bando, hanno reso false dichia- stessa gara. Un divieto assoluto di parte- razioni, in ordine ai requisiti ed alle condi- cipazione per tutti i consorziati (compresi zioni rilevanti per la partecipazione. Si TEME 11/12.08 15
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