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pubbliche gare della stazione appaltante quella corret- i termini di legge (nell’ipotesi di una car- tezza fiscale e contributiva, che la norma tella esattoriale, entro i 60 giorni dalla prescrive al momento di partecipazione notifica) non rileva ai fini della causa di alla gara, come qualificazione soggetti- esclusione (cfr. Tar Sicilia, Catania, sent. va dell’impresa in termini di rispetto degli 21 febbraio 2011, n. 420). obblighi di legge, e quindi come espres- E ciò in quanto non si tratta di una fat- sione di affidabilità della stessa” (Tar tispecie di violazione “definitivamente Puglia, Bari, Sez. I, sent. 18 novembre accertata”, ossia di una situazione dive- 2010, n. 3917). nuta incontestabile per decisione giuri- In caso di “non correttezza” fiscale al sdizionale o per intervenuta inoppugna- momento della partecipazione alla gara, e bilità. successiva regolarizzazione tardiva, dun- Alla stazione appaltante, inoltre, non è que, l’impresa andrà esclusa dalla gara. rimesso alcun margine di discrezionalità La regolarità fiscale è requisito indispen- nel giudizio, né rilevano gli stati sogget- sabile per la partecipazione alla gara; di tivi di buona fede dell’impresa: all’accer- conseguenza, non può riconoscersi alcu- tamento di una, pur esigua, situazione di na valenza alla regolarizzazione spon- irregolarità fiscale, consegue in automa- tanea del relativo debito, intervenuta tico l’esclusione dalla gara. successivamente all’autodichiarazione Come precisato, dal Consiglio di Stato, di correttezza fiscale. infatti, va escluso ogni rilievo alla mode- Viceversa, nel caso di “correttezza” fisca- stia dell’entità del debito definitivamente le al momento della partecipazione alla accertato, non essendo dalla norma pre- gara, la successiva situazione di irrego- visto alcun apprezzamento discrezionale larità fiscale sanata o regolarizzata entro della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. 10 agosto 2010, n. Una situazione di regolarità 5556). fiscale, come precisato dalla Alla stessa stregua, va esclusa ogni rile- vanza al fatto che l’impresa ignorava giurisprudenza, “è richiesta, l’esistenza di cartelle esattoriali a suo alle imprese partecipanti, come carico al momento della dichiarazione di correttezza fiscale (come potrebbe requisito indispensabile non avvenire, ad esempio, nel caso di notifi- solo per la stipulazione del ca con il rito degli irreperibili di cartelle esattoriali). contratto, bensì per l’ammissione Come sopra accennato, infatti, è richie- alla gara, con la conseguenza sto alle imprese un particolare onere di diligenza nel momento in cui rendono che l’impresa deve essere la dichiarazione di correttezza fiscale, a in regola con tali obblighi nulla rilevando le situazioni soggettive di buona fede (cfr. Tar Piemonte, sez. I, sent. fin dalla presentazione della 16 luglio 2010, n. 3129). domanda[…]” Sotto tale profilo, il requisito in que- stione si differenzia profondamente dal 20 TEME 4.11