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pubbliche gare requisito dell’assenza di pregiudizi penali, non pagata né impugnata nei termini di per i quali il Codice richiede la valuta- legge) non determina un’impossibilità zione di incidenza della gravità del reato perpetua di partecipazione alle gare. da parte della stazione appaltante (e, per Nella Determinazione n. 1/2010, l’Au- tale motivo, la giurisprudenza ha ritenuto torità di Vigilanza ha ribadito che “L’e- utilizzabile solo per quest’ultimo requi- ventuale violazione di obblighi relativi al sito l’istituto del “falso innocuo” e valu- pagamento delle imposte e tasse, definiti- tazioni della dichiarazione resa di tipo vamente accertata, perde la sua efficacia sostanzialistico, come ribadito di recente ostativa alla partecipazione alle gare di da Cons. di Stato, sez. V, sent. 24 marzo appalto se e quando l’operatore economi- 2011, n. 1795). co regolarizza completamente la propria Nel caso della correttezza fiscale, quindi, posizione”. la dichiarazione resa (ossia l’autocertifi- In altre parole, la regolarizzazione della cazione della correttezza fiscale) onera posizione fiscale fa venir meno l’efficacia l’impresa di specifica attenzione e veri- ostativa della violazione e l’impresa potrà fica sia per non indurre in capo all’ammi- di nuovo partecipare alle gare. nistrazione l’onere di un’impossibile veri- fica sull’elemento soggettivo del dichia- rante sia perché la responsabilità della Giova osservare che la presenza verifica dei dati autocertificati corret- tamente bilancia la semplificazione così di una violazione “definitivamente ottenuta (cfr. Tar Piemonte, n.3129/2010 accertata” non determina cit.; Cons. di Stato, sez. VI, sent. 6 aprile 2010, n. 1909). un’impossibilità perpetua di Rilevano, invece, ai fini del possesso del requisito in esame, gli atti dell’ammini- partecipazione alle gare. strazione fiscale con efficacia novativa, e Nella Determinazione n. segnatamente la rateizzazione del debito tributario ed il condono fiscale (cfr. Tar 1/2010, l’Autorità di Vigilanza Toscana, sez. I, sent, 13 luglio 2010, n. ha ribadito che “L’eventuale 2529), a condizione che tali atti interven- gano prima del termine di presentazione violazione di obblighi relativi al della domanda di partecipazione alla gara. pagamento delle imposte e La semplice richiesta di rateizzazione del debito, pertanto, non avendo efficacia tasse, definitivamente accertata, novativa del rapporto non determina il perde la sua efficacia ostativa possesso della correttezza fiscale, a nulla rilevando che, successivamente alla pre- alla partecipazione alle gare di sentazione della domanda di partecipa- appalto se e quando l’operatore zione, l’amministrazione fiscale abbia assentito alla rateizzazione stessa. economico regolarizza Infine, giova osservare che la presenza completamente la propria di una violazione “definitivamente accer- tata” (es. per una cartella esattoriale posizione” TEME 4.11 21