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pubbliche gare sulla Segnalazione dell’Autorità Garante tare di prevedere una limitazione alla pos- della Concorrenza del Mercato AS 251 sibilità di associarsi in ATI per le imprese del 30/01/2003 (bollettino 5/2003) ove, che singolarmente sarebbero in grado di in ragione della ratio riconosciuta all’istitu- partecipare alla gara. to del RTI da individuarsi nell’ampliamento La proibizione del ricorso al RTI, non es- del novero dei partecipanti alla gara, stabi- sendo imposta da alcuna disposizione lisce che non è ammessa la partecipazione normativa, rientra, quindi, tra le opzioni a in RTI tra imprese che singolarmente siano disposizione della stazione appaltante, in in grado di soddisfare i requisiti fnanzia- relazione alle specifche caratteristiche del 3. ri e tecnici per poter partecipare alla gara mercato oggetto della procedura, al fne di Consiglio di Stato, sez. VI, 19/06/2009, n. 4145; Consiglio di pena l’esclusione del raggruppamento così non determinare per l’importo della gara o Stato, sez. VI, 05712/2008; TAR Basilicata 08.09.2010. composto. la specifcità, la partecipazione di pochissi- 4. Come asseriscono recenti statuizioni del- me imprese, facendo in modo che lo stru- Cfr. artt. 3 e 4, Trattato CE, artt. 41 3 e 117 , Costituzione e art.1, com- la giustizia amministrativa , pur essendo mento del raggruppamento temporaneo di ma 1, legge n. 287/90, nonché, da ultimo, Consiglio di Stato: VI, 1 ot- i Raggruppamenti temporanei strumenti imprese, in astratto del tutto lecito e con tobre 2002, n. 5156; VI, 16 ottobre 2002, n. 5640. idonei ad accentuare il confronto concor- fnalità proconcorrenziali, possa essere 5. renziale tra i partecipanti alle pubbliche utilizzato nell’ambito di accordi diretti a Consiglio di Stato, sez. VI, 19/06.2009, n. 4145 gare, le stazioni appaltanti possono valu- limitare la concorrenza attraverso intese o cartelli. Il RTI, infatti, proprio in quanto strumento Tutt’altro che anticoncorrenziale, di collaborazione tra le imprese, può facil- la facoltà di raggrupparsi è mente prestarsi ad un uso restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, tra le stata inserita nell’ordinamento imprese stesse, esito certamente non de- in virtù del forte favore mostrato siderato dall’amministrazione appaltante, né tanto meno voluto dal legislatore co- nell’ambito comunitario. munitario e nazionale, stante la valenza di L’aggregazione nasce dalla principio fondamentale che la tutela della concorrenza ha sia nel Trattato CE e sia 4 convenienza, per due o più nella nostra Costituzione Consentire alle imprese che partecipano ad una imprese che possiedono individualmente i prescritti requisiti tecnici e fnanziari di gara d’appalto , a collaborare tra associarsi liberamente in ATI comportereb- loro, al duplice scopo di garantire be, dunque, il rischio di ridurre l’effettiva concorrenza tra le imprese di notevoli di- al committente l’esecuzione mensioni nonché renderebbe più diffcile integrale e a dell’opera, e per le imprese di più ridotte dimensioni la partecipazione alla gara anche attraverso i dall’altro, di non essere costrette raggruppamenti. 5 a ricorrere alla costituzione di Da ultimo l’Autorità di Vigilanza sui Con- 6 tratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture un’impresa comune o di un ritiene addirittura opportuno che le sta- consorzio zioni appaltanti limitino la possibilità di as- sociarsi in RTI da parte di due o più impre- 28 TEME 4.11
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