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pubbliche gare se che singolarmente sarebbero in grado di capacità economicofnanziaria possa esse- soddisfare i requisiti fnanziari e tecnici per re dimostrata mediante: poter partecipare alla gara, contemplan- a) dichiarazione di almeno due istituti do un espresso divieto nel bando di gara. bancari o intermediari autorizzati ai E’ chiaro che tale limitazione deve essere sensi del decreto legislativo 1 settem- espressa negli atti di gara dalla stazione bre 1993, n. 385; appaltante garantendo la più ampia parte- b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impre- cipazione di soggetti interessati al proces- sa, ovvero dichiarazione sottoscritta in so di selezione. conformità alle disposizioni del d.P.R. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede, 28 dicembre 2000 n. 445; da un lato, la defnizione di requisiti di ac- c) dichiarazione, sottoscritta in confor- cesso alla gara che siano tali da delineare mità alle disposizioni del d.P.R. 28 di- nuove e maggiori opportunità di parteci- cembre 2000 n. 445, concernente il pazione alle imprese presenti nel settore, fatturato globale d’impresa e l’importo 6. dall’altro, un utilizzo corretto, sotto il pro- relativo ai servizi o forniture nel settore Parere re n. 79 del 07/10/2009 flo concorrenziale, di istituti quali il rag- oggetto della gara, realizzati negli ulti- 7. gruppamento temporaneo d’impresa. mi tre esercizi. Segnalazione AS187 del 28 set- tembre 1999, Bandi di gara in ma- Con specifco riguardo ai requisiti di acces- Mentre la defnizione dei requisiti di teria di appalti pubblici, in Bollet- tino n. 48/1999. so, deve evidenziarsi che l’Autorità ha già avuto modo di segnalare gli effetti negati- vi per la concorrenza di disposizioni e pre- Da ultimo l’Autorità di Vigilanza scrizioni contenute nei bandi di gara che sui Contratti Pubblici di Lavori, non siano redatte in funzione delle carat- teristiche economiche e tecniche del bene Servizi e Forniture ritiene o del servizio richiesto, ovvero che limitino ingiustifcatamente la partecipazione del- addirittura opportuno che le le imprese mediante fssazione di criteri di stazioni appaltanti limitino la preselezione eccessivamente rigidi. L’Autorità ha espressamente chiarito che possibilità di associarsi in RTI “i requisiti di idoneità e di solidità econo- da parte di due o più imprese mica e fnanziaria richiesti alle imprese ai fni della partecipazione alle gare d’appal- che singolarmente sarebbero to devono rispondere a esigenze oggettive in grado di soddisfare i dell’amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità requisiti finanziari e tecnici per che regolano il legittimo esercizio della di- poter partecipare alla gara, screzionalità amministrativa”. 7 D’altra parte, la defnizione dei requisi- contemplando un espresso ti economicofnanziari deve valutarsi alla divieto nel bando di gara. È luce delle disposizioni contenute nell’art. 41 del Decreto Legislativo n. 163/2006, chiaro che tale limitazione deve costituenti la normativa di riferimento per essere espressa negli atti di gara gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che prevede espressamente che la dalla stazione appaltante TEME 4.11 29
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