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pubbliche gare Pertanto, limitare la possibilità di asso- forniture consistenti in servizi di tesore- ciarsi in RTI da parte di due o più impre- ria di pertinenza di enti pubblici locali, in se che singolarmente sarebbero in grado cui l’aggregazione delle imprese è stret- di soddisfare i requisiti fnanziari e tecnici tamente funzionale al soddisfacimento per poter partecipare alla gara appare co- dell’interesse specifco della Pubblica am- niugare l’esigenza avvertita dalle stazioni ministrazione alla capillarità del servizio appaltanti di garantire la continuità e af- di tesoreria. fdabilità delle forniture con l’obiettivo di Nell’ottica di evitare possibili situazioni di ampliare il numero dei partecipanti alla scarsa concorrenza tra le imprese in gara, gara, rendendo più agevole la partecipa- l’Autorità è favorevole all’inserimento nei zione anche ad imprese con disponibilità bandi di gara di previsioni concernenti il economicofnanziarie minori. divieto di partecipazione per le imprese Si osserva al riguardo che, secondo la con- singole ovvero riunite in raggruppamen- solidata giurisprudenza amministrativa e ti temporanei di impresa o consorzi che 11 civile relativa al RTI la ratio fondamen- abbiano rapporti di controllo o di colle- tale dell’istituto è da barriere costituite dai gamento ai sensi dell’art. 2359, commi 1, requisiti dimensionali e tecnicofnanziari di 2 e 3 del Codice Civile con altre imprese volta in volta fssati dalle stazioni appal- partecipanti, a loro volta singolarmente o tanti. Questa ratio esalta le potenzialità del in quanto componenti di RTI o consorzi, e RTI quale strumento idoneo ad accentuare all’esclusione dalla gara per “i concorrenti il confronto concorrenziale in gara, con- coinvolti in situazioni oggettive lesive del- sentendo alla Pubblica Amministrazione la par condicio tra i concorrenti e/o lesive di selezionare l’offerta migliore, in termini della segretezza delle offerte”. economici e tecnici, tra quelle presentate Tali clausole, appaiono utilmente volte a tu- da una platea più ampia di imprese. telare il corretto e trasparente svolgimento D’altra parte, l’imposizione di limiti al ri- della gara ed a evitare che il libero gioco corso all’istituto del RTI è conforme alla della concorrenza e la conseguente scelta stessa ragion d’essere della gara, che è del miglior contraente risultino (o anche quella di garantire che la fornitura pubbli- solo possano risultare) alterate dalla pre- ca abbia luogo alle condizioni che emer- sentazione di offerte che, pur provenendo gono come risultato di un confronto con- formalmente da due o più imprese giuri- correnziale tra una pluralità di fornitori dicamente diverse, siano sostanzialmente alternativi. Solo in presenza di esigenze riconducibili ad un medesimo centro di eccezionali dell’amministrazione che an- interessi, a condizione che vi sia la corret- drebbero debitamente motivate nel ban- ta formulazione di un bando di gara che 10. do, in modo da esplicitare le ragioni per preveda un’attenta analisi delle specifche art. 42, del codice appalti, comma 3. cui, nella specie, il raggruppamento delle caratteristiche del bene o servizio oggetto 11. imprese singolarmente idonee a prendere della fornitura, oltre che dal numero e dal- Cfr.: Consiglio di Stato, VI, 22 mar- zo 2001 n.1682; Consiglio di Stato, parte alla gara può avere di per sé una le dimensioni degli operatori presenti nel V, 15 giugno 2001, n.3188; Consi- glio di Stato, V, 18 ottobre 2001, valenza per così dire “virtuosa” – potreb- mercato di riferimento. n. 5517; Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2002 n. 2294; Consiglio di Stato, 30 gennaio 2001, n. 2641; be ammettersi, in via del tutto straordina- La mancata considerazione di tali elemen- Corte di Cassazione, I, 2 marzo 1996, n. 1650. ria, il raggruppamento anche tra imprese ti, infatti, potrebbe condurre alla redazio- 12. che singolarmente possiedono i requisiti ne di bandi non conformi alle regole ed ai Cfr. Consiglio di Stato,VI, 8 aprile 12 richiesti dal bando come ad esempio le principi della concorrenza. 2000, n. 2056, e TAR del Veneto 16 marzo 2002, n. 1097 TEME 4.11 31