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la parola agli esperti tanea: non a caso la Corte asserisce che lità, la Corte concorda con la Procura “il dovere di coordinare è immanente alle nel ritenere che, incombendo la funzione attività coordinande”. La stessa Corte coordinatrice sulla dirigenza apicale esclude, quindi, che i convenuti possano (Direttore Generale, Direttore Sanitario invocare (come fanno, per sottrarsi a e Direttore Amministrativo), la respon- responsabilità) una determinata delibera sabilità per l’omesso coordinamento non “per dedurre che da quella sono passati può che addebitarsi alle tre figure di più di 5 anni oppure che a quella non si vertice, ma anziché ancorare tale tesi è partecipato oppure che all'atto della alla normativa richiamata dalla Procura sua adozione non si aveva più l'incarico (art. 3 co.1 quinquies L.502/92), la stessa ricoperto”.La Corte, inoltre, coglie l’occasione va più correttamente posta in relazione per ribadire che la prescrizione decorre ai principi dell’organizzazione ammini- non dall'adozione del comportamento strativa. In sostanza, si sostiene che nelle dannoso, ma dalla verifica del danno organizzazioni complesse (in cui più conseguente al comportamento stesso: soggetti, gerarchicamente e/o funzio- nel caso di specie il danno, identificato nalmente sotto/ordinati, pongono in nel risultato negativo della ristruttura- essere, ciascuno secondo la propria compe- zione non coordinata (lavori inutili, acquisti tenza, attività finalizzate al raggiungi- fatti inutilmente, denaro inutilmente mento di un risultato complessivo ed speso, beni lasciati deperire, ecc.) si è unitario) non si può prescindere da una concretizzato alla fine, cioè quando l'opera funzione coordinatrice rivolta a guidare di ristrutturazione, comunque fatta, si è le azioni di tutti verso un risultato unico: conclusa con la chiusura dei lavori (2004) tale funzione riguarda esclusivamente ed il risultato negativo è emerso in tutta le figure di vertice, i soggetti apicali la sua entità. dell’organizzazione. E non potrebbe essere altrimenti perché, La responsabilità dell’omesso ad avviso della Corte, alle figure di vertice coordinamento sono immanenti la potestà direttiva e In ordine all’aspetto della responsabi- la responsabilità dei risultati: il risul- tato di tale impostazione conduce ad La Corte territoriale identificare solo i tre Direttori, vale dire le tre figure apicali, quali unici respon- non condivide la qualificazione sabili dell'omesso coordinamento (sui del mancato coordinamento quali incombe, pertanto, l’obbligo del come “condotta omissiva risarcimento del danno), con esclusione, quindi, dei titolari degli uffici operativi, mediante commissione” fondata vale a dire il responsabile dell’Ufficio sulla c.d. regola della Acquisti ed il responsabile dell’Ufficio Lavori, identificati dalla Corte come equivalenza secondo cui “figure operative”. non impedire un evento Se ciò è vero, quale addebito potrebbe che si ha l’obbligo giuridico di allora muoversi alle “figure operative” visto che le stesse sono state comunque impedire, equivale a cagionarlo convenute in giudizio dalla Procura per 8 TEME 1.10
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