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la parola agli esperti La Corte concorda direttori dell’ufficio tecnico e dell’uf- ficio provveditorato, responsabilità esclusa dal giudice di prime cure in quanto indi- con la Procura nel ritenere viduati dalla stessa Corte territoriale che, incombendo come “figure operative”. la funzione coordinatrice Al contrario, il P.M. appellante evidenzia che in seguito alla riforma del pubblico sulla dirigenza apicale, la responsabilità per impiego (Dlgs.29/93) e, in particolare, per ciò che concerne il riordino della l’omesso coordinamento disciplina in materia sanitaria (Dlgs.502/92), accanto agli organi apicali (Direttore non può che addebitarsi Generale, Sanitario ed Amministrativo) alle tre figure di vertice vi sono gli altri dirigenti dell’Ente che, rispetto alle funzioni rivestite, sono responsabili per gli atti con rilevanza ed in contrasto con la valenza attribuita esterna tipici del settore cui vengono alla dirigenza pubblica dalle recenti preposti ed hanno il preciso obbligo di riforme”. Tali considerazioni, quindi, coordinare le attività del proprio settore conducono l’appellante a ritenere che i con quelle degli altri. danni erariali debbano senz’altro essere Secondo il Procuratore appellante, quindi, attribuiti ad “un gravissimo mancato “…se al Direttore generale di una ASL coordinamento” tra le strutture dell’Ente, spetta il ruolo di coordinamento delle vale a dire quelle che soprintendono alla varie strutture dell’ente sotto il profilo realizzazione dei lavori, quelle che soprin- più strettamente politico con indicazione tendono all’acquisto delle attrezzature dei compiti di ciascuna struttura e con radiologiche e le tre Direzioni apicali. attribuzione dei relativi budget, in ciò Il Giudice d’appello, prendendo le mosse adiuvato rispettivamente dal Direttore dall’articolato accusatorio, passa in amministrativo e da quello sanitario, rassegna le iniziali decisioni da cui sono spetta però ai soggetti preposti alle singole scaturiti i fatti oggetto di causa soffer- strutture trasformare tali indicazioni in mandosi, tra l’altro, sul C.S.A. redatto atti e fatti, mediante un’azione di coor- per la realizzazione dei lavori di ristrut- dinamento degli uni con gli altri. Non turazione alla II Clinica: dall’analisi di sarebbe allora possibile ritenere, come tale documento, in particolare dal tenore farebbe la sentenza appellata, che il diri- dell’art.3 (Designazione sommaria delle gente abbia un ruolo di mero esecutore: opere) e dell’art.6 (Variazioni alle opere la dirigenza vede al proprio interno diffe- progettate), era chiaro dall’inizio che la renti livelli ed anche quello posto al realizzazione dei lavori avrebbe seguito gradino più basso non può mai essere un iter complesso e non ancora definito considerato come mero esecutore. In una del tutto. In effetti sia l’art.3 (“Le opere realtà quale quella del Policlinico X, strut- che formano oggetto dell’appalto possono tura sanitaria tra le più grandi d’Europa, riassumersi come appresso, salvo più ritenere il Provveditore o il Dirigente precise indicazioni che in corso d’opera dell’Ufficio tecnico meri esecutori di deci- potranno essere fornite dalla direzione sioni altrui sarebbe riduttivo del loro ruolo dei lavori: demolizioni e rifacimento TEME 1.10 11