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la parola agli esperti omesso coordinamento? Sul punto la Il giudice contabile obietta, in sostanza, Corte asserisce che il responsabile dell’Uf- che all’inizio della fase progettuale non ficio Acquisti ed il responsabile dell’Uf- ci si è affatto premurati di predisporre ficio Lavori vanno dispensati dalle resti- tutti quei mezzi di coordinamento (moni- tuzioni “perché non possono certo essere toraggi, scambi informativi, ecc.) che ritenuti responsabili di aver omesso di avrebbero posto in condizione di essere adempiere ad un dovere di coordinare, in ogni momento al corrente dell’iter di che a loro non competeva”. Tuttalpiù, agli attuazione del progetto: tale mancanza stessi può essere mossa l’obiezione di avrebbe, quindi, pregiudicato la tempe- non aver fatto una buona progettazione stiva conoscenza degli inconvenienti che (per il titolare dell’Ufficio Lavori) ovvero man mano si sarebbero manifestati. di inaccortezza o mancanza di iniziativa Infine, l’analisi diviene oltremodo severa (per il titolare dell’Ufficio Acquisti). allorquando, nel concludere la disamina A questo punto, la Corte compie una dell’eccezione in questione, la stessa disamina puntuale delle eccezioni opposte afferma: “Né ci si può esonerare, presup- dai convenuti Direttori (intervenuta ponendo - come appunto i convenuti prescrizione; mancata loro partecipa- fanno - che avrebbero dovuto essere altri zione a certe delibere o cessazione del a far sapere loro e non l'avrebbero fatto. loro incarico alla data delle delibere mede- Ciò - a parte la pretestuosità e gratuità sime;difficile gestione del Policlinico; - implica una visione statica della pubblica mancanza di competenza tecnica;mancata funzione, che è inaccettabile: i posti notizia degli inconvenienti; mancata pubblici non sono (o meglio non devono prova del danno all’immagine; imperse- essere) comodi posti a sedere dove si guibilità del danno non patrimoniale per possa aspettare che qualcuno venga a inesistenza di un reato). prospettare problemi, ma scomodi posti Tra le varie eccezioni, quella su cui la in piedi perché i titolari devono conti- Corte ha argomentato con particolare nuamente andarsi a cercare i problemi rigore è quella relativa alla “mancata ed a farsene carico, non lasciando che le notizia degli inconvenienti”: il fatto che cose vadano avanti passivamente; e ciò i tre Direttori abbiano eccepito che perché la cura del pubblico interesse (loro “…sarebbero intervenuti se avessero affidato) e le aspettative degli ammini- saputo...” o “...non hanno avuto notizia strati (e in questo caso trattasi di aspet- degli inconvenienti...” o “...nessuno li ha tative di salute e quindi ineludibili) preten- informati delle sospensioni dei lavori...”, dono iniziativa e non inerzia. porta ad una implicita ammissione di Dunque tale eccezione dei Direttori non omesso coordinamento e il “non aver solo non vale a togliergli responsabilità, potuto per non aver saputo è in generale ma semmai a comprovarla, perché mostra una logora e fiacca giustificazione, che - indirettamente - con che spirito essi non scusa ma anzi accusa”. Il non aver abbiano curato (trascurato) il pubblico saputo non serve ad eliminare la colpa interesse”. di non aver fatto in quanto, sostiene la Dopo aver affrontato le ulteriori questioni Corte, “per chi ha una posizione di vertice connesse all’iter accusatorio perseguito il -non aver saputo- è appunto una colpa dalla Procura (graduazione delle respon- e tanto quanto il -non aver fatto-”. sabilità; differenziazione tra il Direttore TEME 1.10 9