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pubbliche gare 18 ottobre 2001, n. 3. A tal proposito, la codice dei contratti varranno in tal caso Corte Costituzionale, già nel 2003 aveva quale principi per il legislatore regiona- specificato che gli appalti “non integrano le (Corte Cost., 19-23 novembre 2007, n. una vera e propria materia, ma si quali- 401). A ciò si aggiunga che, nel caso in cui ficano a seconda dell’oggetto al quale la Regione abbia legiferato nella suddet- afferiscono”(Corte Cost. 25 settembre-1° ta materia di dettaglio, il Regolamento di ottobre 2003, n. 303). La Suprema Corte attuazione della normativa statale (DPR ha infatti utilizzato le espressioni “com- 5.10.2010 n. 107) non potrà trovare appli- petenza” o “materia” c.d. “trasversale” cazione sul punto. nel senso che la legislazione sugli appalti E’ interessante rilevare che, applican- pubblici può riguardare, di volta in volta, do tali principi al panorama legislativo svariati settori, quali la tutela della con- attuale vanno segnalati due opposti casi correnza, la tutela dell’ambiente e del ter- di legislazione regionale, uno nel quale ritorio, l’organizzazione amministrativa, l’Ente territoriale non ha dettato una l’ordinamento civile. norma specifica, e l’altro in cui la Regione La medesima Corte, una volta in vigore il ha invece previsto una norma ad hoc per Codice dei contratti, ha quindi di volta in la nomina delle commissioni. volta definito con precisione quali ambiti La giurisprudenza ha negato che l’art. 84 della normativa possono essere ricompre- possa essere disapplicato in forza della si nella materie riservate alla competenza disciplina in tema di contratti pubblici legislativa statale (quali la “tutela della della Provincia Autonoma di Trento, in concorrenza” e l’“ordinamento civile”) e quanto “la legislazione provinciale (cfr. quali invece ne rimangono estranei;,solo Legge prov. 19 luglio 1990, n. 23) non questi ultimi sono soggetti alla possibile detta alcuna specifica disciplina in ordi- concorrenza della legislazione regionale ne alle commissioni di gara e dunque allo con quella statale. specifico organo deputato a svolgere col- Con particolare riferimento ai commi 2, 3, legialmente il compito di ammettere alla 8 e 9 dell’art. 84 del Codice dei contrat- ti, i quali disciplinano la composizione e le modalità di nomina dei membri della Ciascuna Regione Commissione giudicatrice, la Corte Costi- tuzionale ha statuito che tali disposizio- ha dunque il potere di regolare ni – poiché non ricollegabili alle esigenze autonomamente la disciplina di tutela della concorrenza e connesse invece all’organizzazione amministrativa di dettaglio relativa alla – recedono dinanzi ad un’eventuale nor- composizione e alle modalità mativa regionale di dettaglio: ciascuna Regione ha dunque il potere di regolare di scelta dei membri della autonomamente la disciplina di dettaglio commissione giudicatrice, relativa alla composizione e alle modalità di scelta dei membri della commissione in relazione ai contratti pubblici giudicatrice, in relazione ai contratti pub- da affidare all’interno del blici da affidare all’interno del territorio di competenza; le previsioni dell’art. 84 del territorio di competenza TEME 4.11 11
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