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pubbliche gare gara le offerte delle imprese partecipanti regionale 27 dicembre 2006, n. 30” (Enti uti singulae ovvero in raggruppamento dipendenti, Enti sanitari ed Enti pubblici temporaneo, di valutarle con applicazione della Regione Lombardia ivi indicati), con del parametro prescelto e dei criteri stabi- propria Legge Regionale 19 maggio 1997, liti da parte della stazione appaltante con n. 14 e s.m.i. finale formulazione di una graduatoria, L’art. 10 comma 5 di tale Legge Regio- previa occorrendo l’audizione di una sot- nale prevede che “Nelle commissioni giu- tocommissione formata esclusivamente dicatrici di cui all’ articolo 84 del d.lgs. da esperti del settore interessato”; per- 163/2006, in relazione alla specificità tanto “la possibilità che l’art. 84 del D.lgs. dell’appalto, possono essere nominati n. 163/2006 (…) può trovare applicazione componenti esterni soggetti in posses- nell’ordinamento provinciale in difetto di so di documentata esperienza ovvero di una diversa e puntuale disciplina in tal comprovata competenza tecnica nella senso dev’essere…verificata in base all’art. materia oggetto dell’appalto”. 105 dello Statuto speciale di autonomia” La Regione Lombardia ha dunque previsto il quale - pur essendo pacifica la compe- una procedura di selezione dei componen- tenza esclusiva della Provincia autonoma ti esterni della commissione giudicatrice - “non esclude che leggi dello Stato trovino non ancorata al rigido meccanismo pre- immediata applicazione .... anche quando, visto dall’art. 84 comma 8 del codice dei pur in presenza di un’apposita legge pro- contratti, consistente – come visto – nella vinciale nel settore interessato, emerga scelta di soggetti esperti inseriti in elenchi l’assenza di una puntuale disciplina in sede precostituiti sulla base di indicazioni degli locale” (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Tren- ordini e delle Università. La norma infatti to, 14 settembre 2009, n. 239). fa riferimento a “soggetti in possesso di In sostanza i Giudici hanno ritenuto che documentata esperienza ovvero di com- la legislazione provinciale di Trento – non provata competenza tecnica nella mate- contenendo una disciplina specifica sulle ria oggetto dell’appalto”, rimettendo così modalità di composizione della Commis- la scelta alla discrezionalità delle Stazioni sione giudicatrice – non sia in grado di Appaltanti. rendere “cedevole” la legislazione nazio- Alla luce delle considerazioni espresse nale (art. 84 cit.) sostituendosi ad essa: dalla Corte Costituzionale sulla “cedevo- dunque, allo stato attuale della legisla- lezza” del comma 8 dell’art. 84 del Codice zione trentina, l’art. 84 sarà automatica- dei contratti, può evincersi che la previ- mente applicato a tutte le gare pubbli- sione di dettaglio contenuta nell’art. 10 che le cui Amministrazioni aggiudicatri- comma 5 della Legge appena richiama- ci insistano sul territorio provinciale di ta, possiede in sé le caratteristiche per Trento. poter far recedere la normativa nazionale, Diverso è il caso della Regione Lombar- con ciò comportando la possibilità - per dia, la quale ha disciplinato – ai sensi e le Amministrazioni lombarde elencate nei limiti dettati dall’art. 117 Cost.– “i nell’Allegato sopra indicato - di prevede- procedimenti contrattuali in materia di re una procedura di nomina dei membri acquisizione di forniture e servizi della ‘esterni’ delle commissioni giudicatrici Regione e degli enti del sistema regio- maggiormente elastica rispetto a quella nale elencati all’allegato A della legge prevista dal legislatore nazionale. 12 TEME 4.11