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normazione vi) fra i principi generali per la selezione va riferito all’offerta economica nella sua dei contraente, e ribadiscono – a valle – il interezza e non a singole voci. collegamento tra costo del lavoro e veri- Sulla base di tale considerazione, la giu- fica dell’anomalia, confermando così il risprudenza ha avuto modo di affermare principio secondo cui al concorrente deve che l’anomalia (e la conseguente esclu- essere sempre data la possibilità di ren- sione del concorrente) non può fondarsi dere le giustificazioni sul costo del lavoro esclusivamente sulla ravvisata incongrui- da esso considerato nella formulazione tà dei costi del lavoro e sulla sostanziale dell’offerta presentata in gara (cfr. consi- inaffidabilità - sotto questo unico profi- derando 40 e 103, e articolo 69, direttiva lo - dell’offerta (così da ultimo Consiglio 2014/24/UE; considerando 55 e 108, e di Stato, sez. III, sentenza 21.10.2014 n. articolo 84, direttiva 2014/25/UE). 5196). Il nostro vigente ordinamento nazionale, Ciò nonostante, nella prassi si continuano nel recepire i suddetti principi posti dal a registrare casi di esclusioni dalle gare diritto europeo, disciplina anzitutto l’ipo- disposte dalle Amministrazioni per pretesa tesi di verifica obbligatoria dell’anomalia incongruità dei (soli) costi del lavoro, o - (che scatta al superamento di una certa di converso - ricorsi proposti da concor- soglia prevista dall’articolo 86 Codice dei renti non aggiudicatari volti a contestare contratti pubblici), facendo comunque tale pretesa incongruità in capo al con- salvo il potere dell’Amministrazione di corrente risultato aggiudicatario. valutare ogni altra offerta che, in base a Ciò è dovuto, spesso, ad una errata inter- specifici elementi, appaia normalmente pretazione delle norme che il nostro bassa (c.d. verifica facoltativa dell’ano- Codice dei contratti pubblici prevede in malia). La verifica dell’anomalia si svolge tema di valutazione del costo del lavoro mediante un apposito sub-procedimento nell’ambito della verifica dell’anomalia. (articoli 87 e 88 del Codice), all’esito del Sul punto vengono in rilievo gli articoli 86 quale l’offerente potrà essere escluso solo comma 3-bis, e 87 comma 4, del Codice. se la sua offerta risulti “nel suo complesso, La prima disposizione stabilisce che gli inaffidabile” (così l’articolo 88 comma 7): enti aggiudicatori sono tenuti a valuta- al riguardo la giurisprudenza è granitica re (nella verifica dell’anomalia, ma anche nel sostenere che il giudizio sull’anomalia a monte nel predisporre la gara) che “il dell’offerta è espressione di discrezionalità valore economico sia adeguato e sufficien- tecnica dell’Amministrazione, come tale te rispetto al costo del lavoro”, e a tal fine sindacabile innanzi al Giudice Ammini- la norma specifica che il costo del lavoro strativo solo per macroscopica illogicità è quello determinato periodicamente da o erroneità fattuale che rendano palese apposite tabelle del Ministero del lavoro, l’inattendibilità complessiva dell’offerta. basate sui valori economici previsti dalla Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è dun- contrattazione collettiva stipulata dai sin- que un giudizio ‘sintetico’ e globale, ossia dacati più rappresentativi e dalle norme previdenziali ed assistenziali. Il successi- In base al diritto europeo, vo articolo 87 comma 4 pone quale unico un concorrente può (ma insormontabile) limite alle giustifica- zioni che un concorrente può rendere sul giustificare i propri minori costo del lavoro, il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla costi con riguardo al costo legge e dal contratto collettivo. del lavoro considerato ai Pertanto, fermo il rispetto dei suddet- ti livelli minimi inderogabili retributivi e fini dell’offerta, nel rispetto contributivi, che non sono mai ribassabili, per tutte le altre voci che compongono delle disposizioni a tutela il costo del lavoro l’offerente può giusti- dei lavoratori ficare costi minori – ove effettivamente sostenuti e documentati – rispetto a quelli 10 TEME 5/6.15