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normazione che dovessero discostarsi (anche lieve- esclusione, introdurre nel bando, come ha mente e motivatamente) dallo stesso? fatto nel caso di specie l’Amministrazione Tale situazione ha costituito ogget- resistente, una specifica clausola esclu- to di un’interessante pronuncia del Tar dente a fronte di offerte che si discostino Lazio (sez. III-bis, sentenza 12.03.2014 dai predetti limiti tabellari del costo del n. 2783), resa in relazione ad una gara lavoro, in quanto una clausola di tal fatta indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca sarebbe affetta da nullità, non rientrando dello Stato per un accordo quadro volto essa tra le cause munite di base normati- all’affidamento del servizio di movimen- va, né tra quelle “amministrative” consen- tazione materiale e facchinaggio. tite dall’art. 46, comma 1-bis del codice L’Ente appaltante aveva escluso la ditta dei contratti pubblici”. ricorrente dalla gara sulla base di una Merita altresì un cenno, infine, un’ul- previsione del disciplinare che impone- teriore norma prevista in materia dal va l’esclusione automatica delle offerte Codice dei contratti, foriera di rilevanti riportanti un prezzo inferiore alle tariffe criticità interpretative. indicate nella tabella ministeriale di rife- Si tratta dell’art. 82 comma 3-bis del rimento. Codice (introdotto dal decreto-legge n. Ebbene, i Giudici del Tar Lazio, sulla 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), scorta dei consolidati principi giurispru- il quale ha stabilito che, per le gare da denziali sopra richiamati, hanno accolto aggiudicarsi al prezzo più basso, il prezzo il ricorso proposto dalla ditta esclusa, “è determinato al netto delle spese relati- ravvisando la nullità della suddetta pre- ve al costo del personale” (precisando poi visione escludente della legge di gara, che tale costo è valutato sulla base dei in applicazione dell’articolo 46 comma minimi salariali definiti dalla contratta- 1-bis del Codice dei contratti pubblici, zione collettiva nazionale di settore tra secondo il quale la stazione appaltante le organizzazioni più rappresentative sul non può introdurre cause di esclusione piano nazionale, delle voci retributive dalle gare in assenza di corrispondenti previste dalla contrattazione integra- obblighi di legge (c.d. principio di tassa- tiva di secondo livello e delle misure di tività delle cause di esclusione). adempimento alle disposizioni in materia Infatti, non sussistendo nel nostro ordi- di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). namento giuridico alcuna norma che L’inciso “al netto delle spese relative al imponga il rispetto inderogabile dei valori costo del personale” era già contenuto in (medi) del costo del lavoro riportati nelle un’analoga precedente disposizione (art. tabelle ministeriali, la stazione appaltan- 81 comma 3-bis Codice), che il Legislato- te non può sanzionare con un’esclusio- re aveva introdotto nel maggio 2011 ma ne ‘a montè l’eventuale scostamento da che fu abrogata dopo pochi mesi. tali valori (ferma restando, beninteso, la Sull’interpretazione da dare all’art. 82 possibilità di valutare tale scostamento comma 3-bis citato si è recentemen- in sede di verifica di anomalia). te pronunciato il Tar Lombardia (sez. Sul punto la citata sentenza del Tar IV, sentenza 23.04.2015 n. 1021), all’e- Lazio ha così affermato: “a fronte di un sito di un ricorso in cui un concorrente accertato scostamento della previsione aveva lamentato la mancata esclusione del costo del lavoro dai limiti tabellari dalla gara dell’aggiudicatario e delle altre ministeriali, la stazione appaltante potrà imprese meglio graduate perché, in prete- da questo muovere per verificare in con- sa violazione di tale norma di legge, non traddittorio con l’offerente e secondo le avevano indicato nell’offerta le spese forme dello specifico procedimento, se ci relative al costo del personale, scorporan- si trovi in presenza o meno di una offerta dole dall’importo complessivo in quanto anomala (…). (asseritamente) non ribassabili in base a “Né può ritenersi consentito alla stazione tale norma. appaltante, alla luce dell’ormai codifica- Ebbene, i Giudici del Tar Lombardia, con- to principio di tassatività delle cause di formemente alle norme delle direttive 12 TEME 5/6.15